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Sentenza

Sentenza n. 5879/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del T.A.R. n. 1687 del 10 marzo 2026 e n. 1688/2026 del 10 marzo 2026;

Giustizia amministrativa202604489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del TAR Campania n. 1687/2026 e n. 1688/2026, che avevano liquidato in favore dell’avvocato antistatario rispettivamente € 800,00 ed € 1.200,00, oltre accessori di legge

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle due sentenze, lamentando che il Ministero non aveva pagato le spese di lite liquidate in suo favore, nonostante la notificazione dei titoli e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. In corso di giudizio ha riferito che il credito riconosciuto dalla sentenza n. 1688/2026 era stato pagato, mentre rimaneva ineseguita la sentenza n. 1687/2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla sentenza n. 1688/2026, essendo intervenuto il pagamento. Ha accolto il ricorso quanto alla sentenza n. 1687/2026: il titolo è passato in giudicato, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni e non è stata fornita prova dell’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni quanto dovuto in base al titolo, oltre accessori. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario deve compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento e possono rendersi necessarie variazioni di bilancio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, anche in considerazione della soccombenza virtuale per il credito pagato dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), del predetto codice.

    L’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato, quando ne ricorrono le condizioni.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La sentenza del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) è, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate contro le pubbliche amministrazioni, è elemento rilevante nella fattispecie per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, incaricandolo di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato; accertato il decorso del termine dilatorio previsto per le esecuzioni contro le pubbliche amministrazioni e in mancanza di prova dell’adempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al persistente inadempimento dell’amministrazione e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non giustificano l’inadempimento del giudicato: il commissario ad acta deve attivarsi per renderne possibile l’esecuzione, anche mediante le opportune variazioni di bilancio.
  • Il pagamento effettuato dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere per la parte soddisfatta, ferma la possibile condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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