Cassazione Penale, Sentenza n. 40600/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 337 c.p. (accertamento della responsabilità per guida e manovra pericolosa). I motivi principali del ricorso erano: (1) insufficiente approfondimento e motivazione circa l'identificazione dell'imputato come conducente e la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, con censura delle dichiarazioni della parte offesa Maniscalchi e del fatto che l'altro testimone non avesse indicato l'autore; (2) errata valutazione e carente motivazione circa la sussistenza della recidiva, ritenuta in modo non adeguatamente motivato e distinta dalle valutazioni sulle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso solo in parte fondato. Ha considerato il primo motivo generico e lo ha respinto, confermando l'accertamento di responsabilità in ragione del riconoscimento in appello, della titolarità e sequestro amministrativo del veicolo a carico dell'imputato, del ritrovamento del veicolo vicino all'abitazione con motore caldo, finestrini abbassati e odore di vino, nonché della valutazione sulla manovra pericolosa. Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo mancante nella motivazione della sentenza impugnata una valutazione adeguata e distinta dei presupposti della recidiva. Di conseguenza la sentenza è stata annullata limitatamente alla valutazione della recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è stato rigettato e l'accertamento di responsabilità è divenuto definitivo.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma applicata per qualificare il reato per cui l'imputato è stato dichiarato responsabile. La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di fatto rilevanti (identificazione alla guida, possesso/titolarità del veicolo, condotta pericolosa) per confermare la responsabilità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020
art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020
Norma procedurale richiamata per disporre la trattazione scritta del procedimento quando non è richiesta la discussione orale nei termini; le parti hanno depositato conclusioni scritte come previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione richiede che le censure sull'identificazione del conducente e sugli elementi del reato siano formulate con specificità: affermazioni generiche non sono sufficienti a superare il consolidato apprezzamento di merito fondato su riconoscimento testimoni e fatti concreti (possessione del veicolo, ritrovamento con motore caldo, odore di alcol, provvedimenti amministrativi sul veicolo).
- Quando si contesta la sussistenza della recidiva, è necessario che la motivazione di merito affronti esplicitamente e distintamente i presupposti della recidiva (esistenza e omogeneità delle precedenti condanne) e non si limiti a considerazioni generiche o confuse con la valutazione delle attenuanti o della pena.
- Se la Corte di cassazione riscontra carenze solo nella valutazione della recidiva o nella determinazione della pena, può annullare la sentenza limitatamente a questo profilo e rinviare ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio sul punto, lasciando invece definitivo l'accertamento di responsabilità quando corretto.
- Le risultanze probatorie connotate da più elementi convergenti (riconoscimento del testimone, correlazioni tra titolarità del veicolo, sequestro, luogo e condizioni del ritrovamento) sono difficili da superare in cassazione se il motivo di impugnazione non ne evidenzia concreti vizi o contraddizioni.
- In procedimenti con trattazione scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 d.l. 137/2020, le parti devono curare con attenzione le conclusioni scritte: l'assenza di richiesta di discussione orale comporta che il giudice valuti il materiale depositato per iscritto.
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