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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute (ARES) n. 248 del 24.10.2025 recante l'approvazione del Piano di acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale anno 2025 e di tutti gli atti connessi, ivi compresi la bozza di Piano, le proposte di contratto dei ricorrenti per l'anno 2025 e i non conosciuti atti di approvazione delle proposte di contratto.

Giustizia amministrativa202501298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Direttore Generale di ARES n. 248 del 24 ottobre 2025, recante l'approvazione del Piano di acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2025, nelle parti d'interesse, e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le strutture ricorrenti hanno impugnato il Piano di acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2025 e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza emerge che la contestazione riguarda il mancato automatico adeguamento proporzionale dei tetti di spesa in conseguenza degli aggiornamenti tariffari. Il giudice ha esaminato la domanda nella sommaria fase cautelare, senza definire i motivi di merito, considerando la pluralità e la contrapposizione degli interessi coinvolti nella programmazione sanitaria e nel governo complessivo delle risorse.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non prima facie sostenibile che agli aggiornamenti tariffari debba conseguire automaticamente un aumento proporzionale dei tetti di spesa, poiché la programmazione sanitaria implica il bilanciamento di plurimi e talora contrapposti interessi rimessi alla discrezionalità programmatoria dell'Amministrazione regionale, nell'ambito del governo complessivo delle risorse e dei diversi macroaggregati assistenziali. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che il pregiudizio dedotto fosse meramente economico e quindi integralmente ristorabile all'esito di un eventuale giudizio di merito favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il giudice ha escluso, allo stato del sommario esame, la sostenibilità prima facie della pretesa e ha ritenuto insussistente un periculum irreparabile.

Massime di principio

  • L'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni sanitarie non determina automaticamente un aumento proporzionale dei tetti di spesa, quando la relativa programmazione richieda il bilanciamento di interessi plurimi e contrapposti e il governo complessivo delle risorse sanitarie.
  • Nella fase cautelare, la pretesa di adeguamento dei tetti di spesa deve risultare almeno prima facie sostenibile alla luce della discrezionalità programmatoria dell'amministrazione sanitaria; in mancanza, il fumus boni iuris non può ritenersi integrato.
  • Un pregiudizio avente natura meramente economica, in quanto integralmente ristorabile all'esito del giudizio di merito, non integra di regola il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare dell'atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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