Cassazione Civile, Ordinanza n. 16740/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito 2010 di un'associazione sportiva dilettantistica per omessa presentazione del modello UNICO 2011, ritenendo responsabile in solido la persona fisica che aveva agito in nome e per conto dell'associazione ai sensi dell'art. 38 cod. civ. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente per difetto di delega del funzionario firmatario dell'avviso; la commissione tributaria regionale, invece, aveva superato tale vizio e ritenuto fondata nel merito la pretesa fiscale. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) motivazione apparente sulla decisione di merito; 2) violazione dell'art. 38 cod. civ., sostenendo di essere cessata dalla carica ben prima della scadenza degli adempimenti fiscali da cui derivava la ripresa; 3) ulteriore censura assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza d'appello non aveva speso alcuna argomentazione sulla dedotta cessazione dalla carica e quindi sulla legittimazione/titolarità della contribuente rispetto all'obbligazione tributaria solidale. Ha accolto anche il primo motivo per motivazione solo apparente, perché i giudici di merito si erano limitati ad affermazioni generiche circa la prova analitica dei maggiori compensi non dichiarati, senza esporre un iter logico-idoneo a rendere comprensibile la decisione. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38 cod. civ.
La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni dell'associazione presuppone la verifica della qualità di soggetto che abbia agito in nome e per conto dell'ente nel periodo rilevante; la cessazione dalla carica, se dedotta, deve essere esaminata espressamente dal giudice di merito.
Massime di principio
- Quando la parte contesti la propria qualità di obbligato in solido per debiti di un ente, il giudice deve esaminare in modo espresso e puntuale la dedotta cessazione della carica o del potere rappresentativo, poiché tale profilo incide sulla titolarità della pretesa.
- La motivazione è solo apparente e quindi censurabile in cassazione quando il giudice si limita a formule generiche sulla prova del maggior imponibile senza ricostruire, neppure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito per ritenere fondato l'accertamento.
- L'accoglimento del motivo che investe un profilo preliminare di titolarità/legittimazione non esclude l'esame del vizio di motivazione sul merito, se entrambi risultano autonomamente idonei a sorreggere la cassazione della sentenza; gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Come è indicizzato
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