Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21930/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato da D.M. contro la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Lecco del 01/03/2023 (condanna per maltrattamenti e lesioni). La censura principale era la violazione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p.: l'appellante sosteneva che l'atto di appello indicava la domiciliazione presso la sua residenza e che il soggetto aveva già in precedenza effettuato la dichiarazione di domicilio in due occasioni, senza modificarla; inoltre contestava la necessità che la dichiarazione fosse sottoscritta dall'imputato e l'assimilazione della domiciliazione a un atto da depositare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dell'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p.: l'atto di appello non conteneva l'allegato della dichiarazione/elezione di domicilio, non risultava la firma dell'imputato e non era indicata con precisione la collocazione della dichiarazione nel fascicolo. La Cassazione ha ritenuto che il deposito della dichiarazione di domicilio sia un adempimento materiale funzionale alla certezza della notifica; ha confermato la valutazione della Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma non è stata disposta la somma a favore della Cassa delle ammende per le particolarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Stabilisce che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve essere depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto di citazione a giudizio; la Corte interpreta il deposito come produzione materiale dell'atto proveniente dall'imputato e recante la sua firma, e ritiene insufficiente la mera indicazione della domiciliazione nell'atto di appello se non comprovata da firma o da precisa indicazione della collocazione nel fascicolo.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Si applica all'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza: richiede a pena di inammissibilità un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente l'elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica.

  • art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.

    Dispone che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi degli artt. 581, comma 1-ter e 1-quater.

  • d.lgs. 150 del 2022, art. 33, comma 1, lett. d)

    Ha introdotto le modifiche agli artt. 581 e 157-ter citati; la finalità normativa richiamata è rendere il processo più celere ed evitare procedimenti inutili nei confronti di imputati inconsapevoli.

  • legge delega 134 del 2021

    Ha fornito le direttive interpretative e le finalità (celerità, efficienza, certezza delle notifiche) che giustificano l'onere di allegazione della domiciliazione con l'atto di impugnazione.

Massime di principio

  • L'atto di impugnazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o elezione di domicilio; la mera indicazione del luogo nel corpo dell'appello non basta se non comprovata dalla provenienza certa (firma dell'imputato) o da una puntuale indicazione della sua collocazione nel fascicolo.
  • Il "deposito" della dichiarazione implica una produzione materiale riconducibile all'imputato o comunque una chiara e identificabile allegazione; in mancanza la Corte può dichiarare l'appello inammissibile.
  • Se si utilizza una dichiarazione di domicilio anteriore alla sentenza impugnata, è prudente allegarne copia o indicare esattamente dove si trova nel fascicolo, così da rendere certa la sua attualità e provenienza al momento della presentazione dell'impugnazione.
  • La firma dell'imputato sulla dichiarazione è elemento importante per dimostrarne la provenienza; l'assunzione di responsabilità del difensore non sostituisce automaticamente tale requisito quando serve certezza della domiciliazione.
  • Le nuove disposizioni sono state interpretate in modo coerente con la tutela dei diritti di difesa: l'onere non è ritenuto irragionevole purché sia interpretato in modo proporzionato (ad esempio ammettendo come idonea l'indicazione precisa della collocazione nel fascicolo), ma il rispetto formale resta comunque necessario.
  • In situazioni particolari (es. imputato detenuto o altri casi soggetti a peculiari pronunce giurisprudenziali) la disciplina può ricevere applicazioni differenziate: verificare la giurisprudenza di merito e di legittimità sul caso concreto prima di agire.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.