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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16523/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la valutazione probatoria adottata dai giudici di merito: si censurava la ricostruzione del reato presupposto (art. 474 c.p.) ritenuta basata su valutazioni errate delle deposizioni degli operanti e sull'assenza di una perizia diretta (il consulente del marchio non avrebbe visionato la merce), inoltre si sosteneva che la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) si fondasse soltanto sul fatto che Scotto fosse il conduttore del locale, elemento insufficiente a provare la consapevolezza della provenienza illecita della merce.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su una mera rivalutazione delle prove, materia preclusa a questa sede (art. 606 c.p.p.). Ha confermato i principi espressi dalla Corte di Appello (la quale aveva peraltro dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 474 c.p.) e ha ribadito che la detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti integra il reato previsto dall'art. 474 c.p. anche se la contraffazione è "grossolana". Ha ritenuto inoltre congrua la motivazione che ha ricollegato la merce al ricorrente (locale condotto da Scotto e presenza della moglie che sistemava la merce). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese delle parti civili (es. Tod's S.p.A. Euro 2.250,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 474 codice penale

    Il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi è configurato anche quando la contraffazione sia grossolana: si tratta di reato di pericolo che tutela la fede pubblica nei marchi, non richiedendo la realizzazione dell'inganno.

  • art. 648 codice penale

    La responsabilità per ricettazione può essere ricavata anche da elementi come la riconducibilità della merce al luogo e alla gestione dell'imputato; la sola titolarità del locale, se corroborata da ulteriori elementi di fatto, può concorrere a fondare la responsabilità.

  • art. 192 codice di procedura penale

    La censura di violazione dell'art. 192 (riguardante la valutazione delle prove) non può essere usata in Cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la Corte ricorda che non è consentita una rivalutazione delle risultanze processuali in questa sede.

  • art. 606 codice di procedura penale

    La Corte precisa che il ricorso deve limitarsi ai vizi di legge tassativamente indicati dall'art. 606; le doglianze che si risolvono in un diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Richiamata per motivare la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma invocata per la condanna alle spese e per la liquidazione della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove: i ricorsi che puntano solo a una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Il delitto di commercio di prodotti contraffatti (art. 474 c.p.) è delitto di pericolo volto a tutelare la fede pubblica nei marchi; non è necessario provare l'inganno concretamente realizzato né escludere la configurabilità del reato quando la contraffazione sia grossolana.
  • La riconducibilità della merce al ricorrente può essere provata anche mediante elementi indiziari come il possesso o la gestione del locale e il comportamento di terzi (es. la presenza della moglie che sistema la merce); tali valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
  • Per impugnare efficacemente in Cassazione è necessario dedurre un vizio di diritto specificamente previsto (contraddittorietà, illogicità della motivazione, violazione di norme processuali formali), non la mera non condivisione delle conclusioni dei giudici di merito.
  • Chi propone ricorso infondato può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme a favore della Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese legali delle parti civili.

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