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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06078/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello dell'11/02/2025 che, modificando la sentenza di primo grado, lo ha assolto dal reato ascritto al capo B (art. 335 c.p.) ma ha confermato le condanne residue per gli artt. 712 c.p. e 6, comma 1, d.lgs. n.193/2007 (macellazione e lavorazione di carni in locali non autorizzati) rideterminando il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo deduceva violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione sul calcolo della maggiorazione per continuazione; con il secondo deduceva violazione dell'art.129 c.p.p. per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato commesso il 22/11/2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla determinazione della pena e infondato nel resto. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni quindici di arresto (1 mese e 15 giorni). Ha rigettato il ricorso per il resto. La Corte ha ritenuto che l'aumento della pena operato in appello violava il divieto di reformatio in peius nei suoi elementi autonomi connessi alla determinazione della pena, anche se il reato più grave era stato escluso in appello; ha inoltre respinto la doglianza sulla prescrizione perché il termine era stato sospeso secondo la normativa applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 (legge n.103/2017 e norme correlate), con conseguente inefficacia della eccezione prescrizionale.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 193/2007

    punisce con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000 chi effettua attivita' di macellazione di animali o produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti riconosciuti

    La Corte ha richiamato la natura alternativa della sanzione (arresto o ammenda) e osservato che il minimo edittale dell'arresto risulta superiore ad altri minimi previsti per reati collegati, ma ciò non rende automaticamente illegale una pena inferiore se la specie di sanzione e' diversa; il confronto tra pene deve tener conto della specie e della quantita' nell'ambito della continuazione.

  • art. 335 c.p.

    Era il reato ritenuto piu' grave e per il quale l'imputato e' stato assolto in appello; la sua esclusione ha inciso sulla struttura della continuazione e sulla determinazione della pena.

  • art. 712 c.p.

    Fattispecie contravvenzionale residua per la quale e' stata confermata condanna; la Corte ha mantenuto l'aumento per continuazione applicato dal Tribunale.

  • art. 81 c.p.

    Norma sulla continuazione dei reati; utilizzata per giustificare l'aumento della pena per i reati 'satellite' e per il calcolo della maggiorazione (in concreto 15 giorni).

  • art. 597 c.p.p.

    l'espressione "pena piu' grave per specie o quantita'"

    Richiamata nella disamina della nozione di reformatio in peius: la giurisprudenza ha interpretato la locuzione in modi diversi; la Corte di Cassazione qui segue l'orientamento delle Sezioni Unite che consente il confronto anche tra pene di specie diversa per valutare se vi sia aumento in peius.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul mancato pronunciamento in dichiarazione di estinzione per prescrizione, avendo valutato correttamente i termini e le sospensioni.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Richiamati per il calcolo dei termini di prescrizione e per gli effetti degli eventi interruttivi e sospensivi sul decorso dei termini.

  • art. 159 c.p. e legge n. 103/2017

    La Corte ha applicato il regime di sospensione della prescrizione introdotto dalla legge n.103/2017 ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione nei periodi indicati.

  • legge n. 134/2021

    Citata per delimitare il campo di applicazione temporale delle successive modifiche normative in materia di prescrizione; la Corte ha distinto le norme applicabili ai reati commessi nel diverso arco temporale.

  • Sez. U, sent. n. 40910/2005 (William Morales)

    Principio secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda anche gli elementi autonomi della determinazione della pena: il giudice dell'appello non puo' fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado quando cio' peggiori la posizione dell'imputato.

  • Sez. U, sent. n. 16208/2014

    Precisa che, se cambia la struttura del reato continuato, il giudice d'appello puo' variare l'aumento per uno dei fatti unificati, purche la pena complessiva non risulti piu' grave; disciplina i limiti applicativi del divieto di reformatio in peius.

  • Sez. 3, sent. n. 1762/2020 (Cacace)

    Orientamento ritenuto piu' convincente dalla Corte nella specie: la locuzione 'per specie o quantita'' va intesa in modo da consentire confronto per quantita' anche tra pene di specie diversa al fine di verificare l'aumento in peius.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius in appello tutela non solo l'entita' complessiva della pena ma anche gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione: il giudice d'appello non puo' aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla determinazione della pena fatta in primo grado se l'appello e' proposto dall'imputato.
  • Quando in appello viene escluso il reato ritenuto piu' grave in sede di primo grado, la rinnovata determinazione della pena per i reati residui deve rispettare il divieto di peggioramento complessivo; non e' automaticamente lecito sostituire la specie di pena (es. multa vs arresto) con una quantificazione che concretamente peggiori la posizione dell'imputato.
  • Nelle ipotesi di reati puniti con sanzioni alternative o di specie diversa (reclusione, arresto, ammenda) il confronto tra minimi edittali va fatto con attenzione: non sempre una pena inferiore nel genere e nella specie e' illegale, ma l'aumento in continuazione non puo' produrre un risultato in peius rispetto alle colonne normative e alle decisioni di primo grado, salvo che il pubblico ministero non abbia impugnato per ottenere la maggiore gravita'.
  • Se si eccepisce la prescrizione, occorre verificare l'applicabilita' delle regole di sospensione temporale introdotte dalle leggi sopravvenute (es. legge n.103/2017) e calcolare con cura i periodi di sospensione e gli eventuali eventi interruttivi del decorso della prescrizione.
  • La Cassazione puo' annullare senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena e provvedere essa stessa alla rideterminazione quando la materia e' di semplice soluzione e il giudice di merito abbia commesso un errore materiale o di diritto manifesto sulla quantificazione sanzionatoria.
  • In sede di impugnazione, il difensore deve contestare specificamente eventuali aumenti per continuazione applicati in primo grado se non si vuole che tali maggiorazioni vengano riutilizzate in appello; diversamente la Corte potra' ritenere non contestata la misura dell'aumento.

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