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Sentenza

Sentenza n. 139/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 11 dell’ 08.01.2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 11 dell'8 gennaio 2025, relativa al pagamento del bonus carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Terni, notificata in forma esecutiva e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Dopo il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, il Ministero non aveva ancora corrisposto tutte le somme riconosciute, pari al beneficio economico della carta docente, di 500 euro annui, oltre alle spese legali. È stato chiesto di assegnare al Ministero un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, di nominare un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto con memoria meramente formale. La difesa amministrativa faceva leva, secondo quanto richiamato dal TAR, sulla pubblicazione di avvisi istituzionali per una nuova raccolta delle richieste di pagamento e sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza del creditore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in base al giudicato civile. Ha escluso che la ricorrente fosse tenuta a presentare ulteriori richieste mediante la procedura telematica amministrativa o ad attendere senza certezza dei tempi la presa in carico della propria posizione: una simile pretesa eccederebbe i limiti dei doveri di correttezza e buona fede del creditore, non essendo sorretta da alcuna norma né risultando prevista la sospensione dei giudizi. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti. Ha contestualmente nominato, per l'eventuale fase sostitutiva, il Prefetto di Terni o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, attribuendogli il compito, su richiesta della ricorrente e dopo l'inutile decorso del termine, di rilasciare la carta docente, accreditare le somme e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetta un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, e la sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato; il TAR ha utilizzato il rito dell'ottemperanza per imporre all'amministrazione l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, esercitati mediante assegnazione di un termine e nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; nel caso concreto il giudicato civile ne aveva riconosciuto la spettanza per due anni scolastici.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie è stato considerato dalla ricorrente prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio secondo i minimi tariffari applicabili a controversie esecutive analoghe.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
  • Il creditore di un giudicato che riconosce il diritto alla carta docente non è tenuto, per ottenere l'adempimento, a presentare una nuova richiesta tramite procedure amministrative telematiche né ad attendere tempi privi di certezza, quando tali ulteriori oneri non siano previsti da una specifica norma.
  • I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza del creditore non possono essere interpretati in modo da imporre ulteriori adempimenti amministrativi non normativamente previsti o da differire indefinitamente l'esecuzione di un giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta può comprendere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al rilascio della carta docente e all'accredito delle somme riconosciute dal giudicato, con compenso posto a carico dell'amministrazione inottemperante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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