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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27890/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo di diritto e vizio di motivazione in relazione all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 c.p.p. e all'art. 304, comma 6 c.p.p. Lamentata la violazione di legge perché, secondo il ricorrente, in sede cautelare era stata esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, c.p., con conseguente diversa determinazione del "termine di fase" della custodia cautelare e perdita di efficacia della misura per decorso dei termini.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che dalla motivazione e dal dispositivo dell'ordinanza genetica, nonché dalle successive conferme in sede di riesame e cassazione, non risulti che la circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis sia stata esclusa in sede cautelare; pertanto la previsione aggravante permane e incide sul diverso termine di fase. Conseguentemente non si è verificata la perdita della efficacia della misura cautelare per decorso dei termini. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 303, comma 1, lett. b), n. 2 c.p.p.

    Riguarda i termini di custodia cautelare per il "termine di fase": la Corte ha ritenuto che, applicando correttamente la norma in presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, il termine di fase non era decorso nella misura che avrebbe determinato la perdita di efficacia della misura cautelare.

  • art. 304, comma 6 c.p.p.

    Norma connessa al regime dei termini e alla custodia cautelare: il ricorso contestava anche la valutazione operata in relazione a tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto corretta la lettura del Tribunale in combinato disposto con l'art. 303.

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ha confermato che la circostanza aggravante prevista dal sesto comma (richiamata nella decisione) non era stata esclusa in sede cautelare; la permanenza di detta aggravante incide sul calcolo dei termini di custodia cautelare (termine di fase). È inoltre richiamato il quarto comma come esempio di aggravante espressamente contestata nell'originaria imputazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali: la Corte, pronunciandosi sull'inammissibilità del ricorso, ha applicato tale disposizione per la condanna alle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale di esecuzione degli adempimenti conseguenti alla sentenza: la cancelleria è stata incaricata di eseguirne gli adempimenti.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato per indicare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; la Corte ha proceduto in tale forma autorizzata dalla norma emergenziale.

Massime di principio

  • Quando si contesta la decorrenza dei termini di custodia cautelare è fondamentale verificare se tutte le circostanze aggravanti o attenuanti rilevanti siano state effettivamente escluse o contestate nella ordinanza genetica: se un'aggravante permane, il "termine di fase" può essere più lungo e la custodia non decade.
  • La valutazione della sussistenza di aggravanti rilevanti ai fini del calcolo dei termini è ancorata al contenuto dell'ordinanza che dispone la misura e alle sue successive conferme; le omissioni o discrepanze nella motivazione possono essere decisive, ma la Corte di legittimità dà rilievo anche alle conferme successive (riesame, cassazione).
  • In sede di cassazione l'impugnazione circa la scorretta applicazione dei termini richiede chiarezza probatoria e motivazionale: l'inammissibilità ricorre quando il gravame non mostra errori di diritto apprezzabili autonomamente o riproducibili rispetto agli atti del processo.
  • Chi propone ricorso per la perdita di efficacia della misura cautelare per decorso dei termini deve documentare con precisione le date rilevanti e dimostrare che nessuna circostanza aggravante (o altra causa di sospensione/terminazione) incide sul calcolo; altrimenti il rischio di condanna per spese e sanzioni è concreto.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso è utile verificare la completezza della contestazione (atto di accusa/ordinanza iniziale) e, in caso di dubbi sull'aggravante, chiedere chiarimenti o provvedimenti interlocutori in sede di riesame per evitare la preclusione del motivo in cassazione.

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