Sentenza n. 2025/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 96 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Pescara, Sezione Prima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo - Pescara che aveva dichiarato improcedibile l'azione avverso il silenzio della Provincia e respinto i motivi aggiunti contro la nota provinciale attestante l'intervenuta acquisizione delle aree
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto perfezionato il trasferimento della proprietà di alcuni terreni occupati negli anni Sessanta per la realizzazione di una strada provinciale. Deduceva, in particolare, l'insufficienza del richiamo a un decreto prefettizio di esproprio contenuto in un'autorizzazione del Pretore al pagamento dell'indennità, l'assenza di un decreto di esproprio rinvenibile, la mancata trascrizione e del frazionamento, la violazione dei principi di legalità e certezza dei rapporti giuridici, nonché l'erronea dimostrazione della proprietà pubblica mediante presunzioni. Lamentava inoltre l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna della Provincia all'adozione dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 o alla restituzione dei terreni, con risarcimento dei danni, e contestava la compensazione delle spese di primo grado. La Provincia sosteneva invece che il verbale di amichevole convenzione del 1966 contenesse una cessione volontaria delle aree, oltre all'accettazione dell'indennità, e richiamava altresì l'intervenuta usucapione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto decisivo il verbale di amichevole convenzione del 29 ottobre 1966, nel quale il dante causa dell'appellante aveva accettato l'indennità di espropriazione e aveva espressamente stabilito che le aree venivano cedute alla Provincia, destinata a rimanerne libera e assoluta proprietaria. Da tale inequivoco contenuto negoziale il Collegio ha desunto non solo l'accettazione dell'indennità, ma anche l'effetto traslativo della cessione volontaria, distinguendo i due profili. La formulazione imprecisa dell'autorizzazione pretorile, che definiva ancora il dante causa come proprietario, non è stata ritenuta idonea a escludere l'effetto traslativo già prodotto. È stata quindi confermata la legittimità della nota provinciale, senza ravvisare alcuna integrazione postuma della motivazione. Sono state respinte sia la domanda di annullamento della nota sia quella di accertamento della mancata conclusione del procedimento espropriativo, nonché la domanda di acquisizione sanante o restituzione dei terreni e la contestazione dell'improcedibilità dell'azione avverso il silenzio. È stato inoltre respinto il motivo sulle spese del primo grado, poiché la regolazione delle spese costituisce espressione di ampia discrezionalità del giudice, sindacabile in appello solo in caso di condanna della parte totalmente vittoriosa o di statuizione manifestamente irrazionale o palesemente inadeguata. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda fattuale.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L'acquisizione sanante non è dovuta quando sia stato accertato che il trasferimento della proprietà si è già perfezionato mediante cessione volontaria delle aree.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio è improcedibile quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto che definisce la posizione amministrativa controversa.
art. 64 c.p.a.
Gli elementi documentali acquisiti, valutati complessivamente, possono concorrere alla ricostruzione della vicenda proprietaria; nel caso concreto, tuttavia, il fondamento decisivo è stato individuato nel contenuto espresso del verbale di amichevole convenzione.
art. 26 c.p.a.
La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata non è stata accolta; il testo non espone una specifica statuizione favorevole sull'istanza.
Massime di principio
- Un verbale di amichevole convenzione nel quale il proprietario accetta l'indennità e dichiara che le aree sono cedute all'amministrazione, con attribuzione a quest'ultima della qualità di libera e assoluta proprietaria, può produrre l'effetto traslativo della cessione volontaria, anche indipendentemente dalla successiva adozione di un decreto di esproprio avente funzione ricognitiva.
- L'imprecisa qualificazione del precedente proprietario contenuta in un successivo atto amministrativo o giudiziario non è sufficiente a negare l'effetto traslativo quando un documento negoziale antecedente esprima in modo chiaro la volontà di cedere la proprietà all'amministrazione.
- Quando la proprietà pubblica delle aree occupate risulta già trasferita mediante cessione volontaria, non sussiste l'obbligo dell'amministrazione di adottare l'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 né di restituire i beni per mancata conclusione del procedimento espropriativo.
- La statuizione del giudice di primo grado sulle spese processuali è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile in appello soltanto se condanna la parte totalmente vittoriosa oppure se risulta manifestamente irrazionale o riferita a somme palesemente inadeguate.
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