Cassazione Civile, Ordinanza n. 19079/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione nell'ordinamento interno delle direttive CEE n. 75/362, 75/363 e 82/76, che prevedevano una remunerazione per i medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria. Le domande erano state rigettate in primo grado e in appello; in cassazione la ricorrente principale ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sulla prescrizione sostenendo l'esistenza di atti interruttivi già documentati in giudizio, e dall'altro l'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione. I ricorrenti successivi hanno articolato motivi analoghi sulla decorrenza della prescrizione, oltre a denunciare omessa pronuncia su motivi di appello e illegittima condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Il primo motivo del ricorso principale è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e violazione degli oneri di indicazione e produzione degli atti e documenti rilevanti ex artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999 è conforme alla giurisprudenza consolidata. Anche i motivi dei ricorrenti successivi sulla prescrizione sono stati dichiarati manifestamente infondati; il motivo su omessa pronuncia è stato respinto perché la Corte d'appello aveva deciso sulla base della "ragione più liquida" della prescrizione, assorbente ogni altra censura; infine, la doglianza sulle spese è stata reputata infondata in applicazione del principio di soccombenza e della discrezionalità del giudice nella compensazione. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di legittimità in favore delle amministrazioni controricorrenti.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
L'atto di esercizio del diritto può interrompere la prescrizione, ma nel giudizio di legittimità occorre specificarne e documentarne puntualmente l'esistenza e la produzione nei gradi di merito.
art. 2945 c.c.
L'interruzione della prescrizione produce gli effetti previsti dalla norma, ma la relativa prova deve essere ritualmente acquisita e indicata nel ricorso.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i diritti risarcitori relativi alla tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi il dies a quo è stato individuato nel 27 ottobre 1999.
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
È inammissibile il motivo che censura una decisione conforme a un principio di diritto consolidato della Corte, senza offrire argomenti per un revirement.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda, con precisazione della loro sede processuale e del contenuto rilevante.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Devono essere depositati gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, altrimenti la Corte non può verificarne la decisività.
art. 335 c.p.c.
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza sono stati riuniti.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia se il giudice d'appello decide l'intera controversia sulla base di una ragione assorbente, dichiaratamente posta a fondamento della decisione.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente va condannata al pagamento delle spese di lite secondo il principio di soccombenza.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la mancata compensazione non richiede specifica motivazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta i presupposti per il contributo unificato დამატivo ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura che deduce l'interruzione della prescrizione deve essere sorretta da puntuale indicazione della produzione documentale, della sede processuale in cui i documenti sono stati depositati e del loro preciso contenuto; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione degli oneri di specificità e autosufficienza.
- Per i diritti al risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive comunitarie sul compenso dei medici specializzandi, la prescrizione decennale decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, individuata nel 27 ottobre 1999, secondo orientamento consolidato.
- Quando la decisione di merito è fondata su una ragione assorbente, espressamente indicata come tale, non sussiste omessa pronuncia sui singoli motivi di appello assorbiti.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza; la compensazione è facoltà discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è di per sé censurabile in cassazione.
- È inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., il motivo che contrasta con un orientamento di legittimità ormai consolidato senza addurre elementi idonei a determinarne il superamento.
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