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Sentenza

Sentenza n. 7145/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202606001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca prefettizia dei nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciati per cinque cittadini egiziani, per carenze documentali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado il datore di lavoro aveva impugnato la revoca dei nulla osta al lavoro stagionale, disposta dalla Prefettura di Foggia per carenze documentali; il TAR Puglia, Sez. III, con sentenza semplificata n. 501/2026, aveva respinto il ricorso rilevando la mancata produzione di un DURC valido e di una valida asseverazione. In appello sono stati dedotti: errore di fatto del TAR per non avere considerato la documentazione asseritamente prodotta; violazione dell’art. 42 d.l. 73/2022, perché l’incompletezza dell’asseverazione e la mancata allegazione del DURC non sarebbero elementi ostativi tassativi; difetto di motivazione e istruttoria, per la mancata specificazione delle carenze e l’assenza di una concreta possibilità d’integrazione; violazione di proporzionalità e legittimo affidamento, dato che la revoca sarebbe intervenuta dopo il rilascio dei visti e l’ingresso regolare dei lavoratori. È stata inoltre chiesta la sospensione della sentenza e delle revoche, in subordine un riesame amministrativo.

La decisione

L’appello è stato respinto come manifestamente infondato e la sentenza del TAR è stata confermata. In via preliminare, il Collegio ha ritenuto che l’assenza delle parti all’udienza camerale fissata per l’istanza cautelare non impedisse la definizione con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., poiché tale rito non è consensuale. Nel merito, ha giudicato indefettibili gli obblighi documentali del datore di lavoro relativi all’asseverazione e al DURC per la conclusione positiva della procedura di assunzione; l’assenza dell’asseverazione, anche indipendentemente dalla mancanza del DURC, giustificava la revoca. La produzione di entrambi i documenti soltanto nel corso del giudizio, essendo tardiva, non dimostrava il possesso dei requisiti al momento dell’adozione dell’atto. Il giudice ha ribadito che la legittimità del provvedimento si valuta con riferimento a tale momento e che le sopravvenienze non ne determinano l’illegittimità. Le censure di errore di fatto, violazione di legge, difetto di motivazione e istruttoria, sproporzione e lesione dell’affidamento non hanno quindi scalfito la legittimità della revoca. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in € 2.000, oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    il rito previsto dall’art. 60 c.p.a. non ha natura consensuale e la mancata comparizione delle parti costituite all’udienza cautelare non può impedire al Collegio di trattenere la causa in decisione per emettere sentenza in forma semplificata in vista di una sollecita definizione del giudizio, rispondente all’indisponibile principio dell’effettività della tutela giurisdizionale

    La mancata comparizione delle parti costituite all’udienza cautelare non preclude la definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; il rito non richiede il consenso delle parti.

  • art. 44, comma 2, d.l. 73/2022

    l’art. 44, comma 2, d.l. n. 73/2022 ha infatti chiarito che il datore di lavoro deve depositare, unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, l’asseverazione dell’esito positivo delle verifiche di congruità dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e del numero delle richieste presentate di cui all’art. 30 bis, comma 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 39, verifiche che tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti.

    L’asseverazione deve essere depositata insieme alla richiesta di assunzione e attesta l’esito positivo delle verifiche di congruità sui requisiti del datore di lavoro, compresi quelli economico-finanziari e organizzativi.

Massime di principio

  • Nella procedura di assunzione di lavoratori stranieri, la produzione dell’asseverazione prevista dalla legge costituisce un presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura; la sua assenza può legittimare la revoca del nulla osta, anche indipendentemente dalla mancata produzione del DURC.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. La produzione successiva, nel corso del giudizio, di documenti destinati a dimostrare requisiti richiesti in quel momento non rende illegittimo l’atto se non prova che i requisiti sussistevano già al momento dell’adozione.
  • L’assenza delle parti costituite all’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare non impedisce al giudice di definire il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., poiché il rito non ha natura consensuale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAppelloDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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