Cassazione Penale, Sentenza n. 17495/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 17/05/2024 che, in parziale riforma del Tribunale di Bergamo, aveva ridotto la pena per due fatti di usura (capo A, nn. 2 e 3) a 2 anni e 6 mesi di reclusione e € 7.500 di multa e confermato la confisca di € 76.700. Il ricorso, proposto dal difensore avv. Andrea Bazzani, deduceva: (i) omessa/insufficiente motivazione sulle doglianze di appello relative all'utilizzabilità delle dichiarazioni di Paraschiv Irina e alla attendibilità di registrazioni audio; (ii) errata applicazione della normativa sulla confisca allargata ex art. 240-bis c.p., con richiamo al principio delle Sezioni Unite (Crostella) relativo all'applicazione temporale della norma e alla possibilità di esclusione della confisca mediante prova della provenienza da evasione fiscale per somministrazioni patrimoniali acquisite in periodo ante entrata in vigore della legge n.161/2017. Successivamente è stata prodotta certificazione di morte dell'imputato e chiesta la dichiarazione di estinzione del reato e la revoca delle confische.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione dei reati per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 c.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Ha disposto la revoca delle statuizioni civili e delle confische (sia confisca allargata ex art. 240-bis c.p. sia confisca per equivalente), ritenendo che entrambe siano fondate sulla pronuncia di condanna e non possano trovare applicazione una volta estinto il reato. Ha ordinato il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto (eredi). Il ricorso del PM di rigetto è stato quindi inutile rispetto all'effetto estintivo della morte.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
La morte dell'imputato determina l'estinzione del reato; conseguentemente vengono meno le statuizioni penali e, quando fondate sulla condanna, le statuizioni civili e le confische non possono essere confermate.
art. 240-bis cod. pen. (confisca allargata)
« nel caso di condanna o di applicazione pena ai sensi dell’art. 444….»
La norma richiede come presupposto una condanna o l'applicazione della pena; pertanto, se il reato si estingue per morte prima della irrevocabilità, non può costituire base per la confisca allargata nei confronti degli eredi.
art. 644 ultimo comma cod. pen.
« nel caso di condanna o di applicazione pena ai sensi dell’art. 444….»
Analogamente all'art. 240-bis, anche la confisca disposta in relazione a reati presuppone una condanna; la morte che estingue il reato impedisce l'applicazione di misure confiscarie fondate sulla condanna.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Non contempla la morte dell'imputato come causa che consenta di decidere l'impugnazione limitatamente agli effetti della confisca; la giurisprudenza ha comunque ritenuto che la natura afflittiva/personale della confisca per equivalente esclude la sua applicazione quando il soggetto è deceduto.
Legge n.161/2017 (entrata in vigore 19/11/2017) e pronuncia Sezioni Unite Crostella
Richiamata dal ricorrente per sostenere limiti temporali e possibilità di esclusione della confisca allargata (per cespiti acquisiti tra maggio 2014 e il 19/11/2017) mediante prova della provenienza da evasione fiscale; la Corte di legittimità non ha deciso il merito di questo profilo essendo intervinta l'estinzione per morte.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato (art.150 c.p.) e, se sopravvenuta prima della irrevocabilità della sentenza, determina l'annullamento delle statuizioni civili e l'impossibilità di confermare misure confiscarie fondate sulla condanna.
- La confisca allargata ex art. 240-bis c.p. e la confisca per equivalente richiedono una pronuncia di condanna come presupposto: se il reato si estingue per morte, tali misure non possono essere applicate né mantenute nei confronti degli eredi.
- Le misure cautelari e il sequestro restano comunque da gestire procedimentalmente: dovrà disporsi il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto una volta dichiarata l'estinzione del reato.
- La parte offesa/civile che ritenga di avere un diritto patrimoniale non necessariamente perde ogni tutela: potrà eventualmente agire in sede civile autonoma, salvo che la statuizione civile penale non sia già divenuta irrevocabile; se non irrevocabile, viene invece revocata per morte del condannato.
- Questioni complesse sull'applicazione temporale della normativa antimafia/anticorruzione o sulla confisca allargata (es. periodi ante e post legge n.161/2017) possono essere rilevanti, ma se sopraggiunge la morte dell'imputato tali questioni diventano inammissibili perché viene meno il presupposto della condanna.
- In presenza di decesso dell'imputato occorre tempestiva comunicazione e produzione del certificato di morte in sede di impugnazione per consentire alla Corte di dichiarare l'estinzione e adottare i provvedimenti consequenziali (revoca delle statuizioni civili, dissequestro, restituzione).
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