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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-710/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 febbraio 2023. — IEF Service GmbH contro HB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Impresa avente sede in uno Stato membro e che offre i propri servizi in un altro Stato membro – Lavoratore avente la residenza in tale altro Stato membro – Lavoro effettuato nello Stato membro in cui si trova la sede del datore di lavoro e, ogni due settimane, nello Stato membro della sua residenza – Determinazione dello Stato membro il cui organismo di garanzia è competente per il pagamento dei diritti retributivi non pagati. — Causa C-710/21

Giurisprudenza europea62021CJ0710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un caso di insolvenza datoriale con elementi transfrontalieri e telelavoro tra Austria e Germania. Ha stabilito che il datore di lavoro non svolge attività in due Stati membri, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE, quando il lavoratore ha in Austria il centro dell’attività e il luogo abituale di lavoro, anche se svolge da remoto, in pari misura, parte delle mansioni dal proprio domicilio in Germania. Di conseguenza, non occorreva rispondere alle questioni successive sulla ripartizione della competenza tra organismi di garanzia.

Determinazione dell’organismo di garanzia competente ex direttiva 2008/94/CE quando il lavoratore alterna lavoro in presenza nello Stato della sede del datore di lavoro e telelavoro nello Stato di residenza.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE, un’impresa debba considerarsi avente attività sul territorio di almeno due Stati membri quando offre servizi in un altro Stato membro, vi si avvale di un collaboratore autonomo e un proprio dipendente svolge regolarmente, ogni due settimane, telelavoro da quello Stato; e, in caso affermativo, se il lavoratore debba ritenersi aver esercitato abitualmente il lavoro in entrambi gli Stati membri e quale organismo di garanzia sia competente a pagare i crediti retributivi insoluti.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE, un datore di lavoro non può dirsi avente attività sul territorio di almeno due Stati membri solo perché il lavoratore presta, in parte uguale, telelavoro dal proprio Stato di residenza mentre il centro dell’attività e il luogo di lavoro abituale restano situati nello Stato della sede del datore di lavoro; è necessario che nel secondo Stato membro esista una presenza economica stabile del datore di lavoro, caratterizzata da risorse umane o da elementi equivalenti di persistenza. In assenza di tale presenza, l’organismo di garanzia competente non si determina ai sensi dell’articolo 9 e il certificato A1 relativo alla sicurezza sociale non incide su questa qualificazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 3, direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2008/94/CE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 12, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 19, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 987/2009
  • Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG)
  • Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)

Competenza dell’organismo di garanzia in caso di telelavoro transfrontaliero e insolvenza del datore di lavoro

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Oberster Gerichtshof (Austria), riguarda l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro. La controversia opponeva l’organismo di garanzia austriaco IEF Service GmbH al lavoratore HB, che chiedeva il pagamento di crediti retributivi non soddisfatti.

Fatti e procedimento principale

HB era dipendente di una società con sede a Graz (Austria), incaricato dello sviluppo commerciale strategico. Il contratto di lavoro indicava l’Austria come centro dell’attività e luogo di lavoro abituale; nella pratica, HB lavorava una settimana in ufficio a Graz e una settimana dal proprio domicilio in Germania, dove aveva la residenza principale. La società offriva servizi anche in Germania e si avvaleva in tale Stato di un ingegnere commerciale indipendente.

Dopo l’apertura di una procedura di risanamento giudiziario sul patrimonio della società, HB presentava domanda di indennità di insolvenza sia all’IEF Service sia all’organismo di garanzia tedesco. I giudici austriaci di merito accoglievano la domanda; l’IEF Service proponeva ricorso per cassazione, e il giudice del rinvio poneva tre questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2008/94/CE, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, sul campo di applicazione;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, sulla nozione di insolvenza del datore di lavoro;
  • l’articolo 3, che impone agli Stati membri di garantire il pagamento dei diritti non pagati;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, che disciplina le situazioni transnazionali.

Sono inoltre citati il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009, in particolare le disposizioni relative all’applicabile legislazione di sicurezza sociale e al certificato rilasciato dall’istituzione competente (articoli 5 e 19 del regolamento n. 987/2009). Nel diritto austriaco vengono richiamati l’IESG e l’ASVG.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’impresa dovesse considerarsi avente attività in almeno due Stati membri, ai fini dell’articolo 9 della direttiva, per il solo fatto di offrire servizi in Germania e di avvalersi ivi di un collaboratore autonomo, mentre il dipendente lavorava in parte da remoto dalla Germania;
  • se il lavoratore, che divideva il proprio tempo di lavoro tra Austria e Germania, esercitasse abitualmente il lavoro in entrambi gli Stati membri;
  • quale organismo di garanzia fosse competente a pagare i crediti insoluti: quello dello Stato di applicazione della legislazione di sicurezza sociale, quello dello Stato della sede del datore di lavoro, oppure entrambi.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la propria giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza Holmqvist, dalla quale emerge che la nozione di attività sul territorio di uno Stato membro richiede un certo grado di persistenza e una presenza economica stabile. Non basta che il lavoratore svolga qualche attività in un altro Stato membro per conto del datore di lavoro.

Secondo la Corte, la presenza economica stabile può anche non richiedere un’infrastruttura materiale, ma esige comunque risorse umane o elementi equivalenti che consentano di svolgere attività nel secondo Stato membro. Nel caso concreto, però, il centro del lavoro di HB rimaneva in Austria, conformemente al contratto e alla realtà operativa, e il datore di lavoro non disponeva in Germania di altri dipendenti; la collaborazione con un ingegnere autonomo non era sufficiente a dimostrare una presenza duratura dell’impresa in Germania.

La Corte esclude inoltre che il certificato rilasciato ai fini del regolamento n. 987/2009, attestante l’applicazione della legislazione tedesca di sicurezza sociale, possa incidere sulla determinazione dello Stato membro competente ai fini della direttiva 2008/94. Tale certificato è vincolante nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ma non determina il luogo in cui il lavoratore deve far valere i diritti retributivi insoluti.

Decisione

La Corte risponde alla prima questione affermando che, in circostanze come quelle di causa, il datore di lavoro non deve ritenersi avente attività sul territorio di almeno due Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE. Poiché la risposta alla prima questione era negativa, la Corte ha dichiarato che non occorreva esaminare le questioni seconda e terza.

Principio affermato

Il principio centrale è che il telelavoro regolare dal proprio Stato di residenza non è, di per sé, sufficiente a far ricadere il rapporto nell’articolo 9 della direttiva 2008/94/CE: occorre una vera attività transnazionale del datore di lavoro, con presenza stabile nel secondo Stato membro. In assenza di tale requisito, l’organismo di garanzia competente non si individua secondo la disciplina delle situazioni transnazionali della direttiva.

Come è indicizzato

Materieinsolvenza del datore di lavorotutela dei lavoratorilavoro transfrontalierotelelavorocoordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

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