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Sentenza

Sentenza n. 7278/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna n. 893 del 25 luglio 2025

Giustizia amministrativa202508580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota ARPAE del 6 agosto 2024 che ha confermato la permanenza dell'improcedibilità dell'istanza di rilascio del PAUR per un impianto eolico da 27 MW a Camugnano e opere di interconnessione a Castiglione dei Pepoli; in appello era impugnata anche la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 893 del 25 luglio 2025, che aveva respinto il ricorso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società energetica)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il PAUR per un impianto eolico da 27 MW, presentando uno studio anemologico basato su dati satellitari Vortex raccolti in un periodo ultraventennale, anziché su misurazioni meccaniche effettuate in situ. ARPAE, con nota del 6 agosto 2024, ha confermato l'improcedibilità dell'istanza, ritenendo non adeguati i dati e persistenti carenze documentali; il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso, ritenendo necessari rilievi anemometrici meccanici in loco. In appello la società ha dedotto, con cinque motivi, l'erronea interpretazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), punto ii), del d.m. 10 settembre 2010 e della disciplina regionale, l'introduzione di un requisito tecnico non previsto dalla legge e il conseguente aggravamento del procedimento; l'illogicità e l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, anche rispetto all'affidabilità e alla durata dei dati satellitari e alle conclusioni del Gruppo di lavoro Energia dell'ARPAE; l'omessa pronuncia del TAR sulle censure di motivazione; l'illegittima rilevanza ostativa attribuita alla mancata indicazione di riferimenti ai singoli interventi e ai mappali demaniali; infine, la violazione del favor per le fonti rinnovabili e della normativa europea richiamata. ARPAE ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello. L'appellante ha rinunciato alla domanda cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso di primo grado: la nota del 6 agosto 2024 non era un atto meramente confermativo, poiché costituiva una nuova valutazione dell'istanza di riesame e considerava ulteriori elementi presentati dalla società. Nel merito ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. L'art. 13, comma 1, lett. b), punto ii), del d.m. 10 settembre 2010 richiede la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi — non inferiore a un anno — e delle risultanze sulle ore equivalenti annue, ma non impone che i dati siano raccolti mediante anemometro fisico collocato in situ. Lo studio della società utilizzava rilievi satellitari Vortex, e non semplici stime, con osservazioni ultraventennali, ritenuti idonei a dimostrare la potenzialità del sito. La nota ARPAE era inoltre priva di motivazione specifica sulle ragioni della rinnovata valutazione negativa. Anche l'eventuale carenza dei riferimenti ai singoli interventi e ai mappali relativi all'occupazione di aree demaniali non poteva giustificare l'improcedibilità: tali indicazioni non erano previste dalla legge regionale n. 4/2018 a pena di inammissibilità e potevano essere precisate o integrate nel corso della procedura. Accolto il ricorso di primo grado e annullata la nota impugnata; assorbite le ulteriori doglianze, fermo il potere-dovere dell'amministrazione di provvedere nuovamente sull'istanza. Spese del doppio grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, lett. b), punto ii), d.m. 10 settembre 2010

    dal tenore letterale della disposizione si evince che le Linee guida richiedono che siano descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento, mentre non specificano con quali modalità debbano essere eseguiti i rilievi e, in particolare, non prescrivono che tali rilievi debbano essere necessariamente eseguiti con un anemometro fisico collocato in situ per un anno, come invece ritenuto dal T.a.r.

    La disposizione richiede che siano illustrate le caratteristiche anemometriche, le modalità e la durata dei rilievi (per almeno un anno) e le ore equivalenti annue di funzionamento, ma non prescrive una particolare metodologia di misurazione né l'impiego obbligatorio di un anemometro fisico installato in loco.

  • art. 15 l.r. Emilia-Romagna 4/2018

    Le suddette argomentazioni non appaiono, in verità, sufficienti ad illustrare le concrete ragioni alla base della rinnovata valutazione negativa dell’ARPAE che risulta, in concreto, priva di una chiara e specifica motivazione e che, se riferita, poi, anche alla pretesa valenza ostativa della mancanza nella domanda della ricorrente, con riguardo all’occupazione di aree demaniali, dei “riferimenti ai singoli interventi e ai relativi mappali”- non previsti a pena di inammissibilità dell’istanza dalla legge regionale n. 4/2018 e, tra l’altro, suscettibili di essere precisati o integrati nel corso della procedura - non può che risultare, anche da tale punto di vista, illegittima.

    La legge regionale non prevede a pena di inammissibilità dell'istanza l'indicazione dei riferimenti ai singoli interventi e ai relativi mappali per l'occupazione di aree demaniali; tali elementi possono essere precisati o integrati nel corso della procedura.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    L’oggetto del presente giudizio è costituito: - dalla nota prot. n. 854194 del 6 agosto 2024, con la quale l’ARPAE – Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna ha dichiarato la permanenza dell’improcedibilità dell’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. n.152/2006 in relazione ad un impianto eolico di potenza pari a 27,0 MW sito nel territorio comunale di Camugnano (BO), località Trassera, e opere di interconnessione nel Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), presentata dalla società Santa Chiara Energia s.r.l. in data 20 marzo 2024;

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di rilascio del PAUR oggetto del giudizio; la decisione non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Quando le linee guida per l'autorizzazione di impianti eolici richiedono la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi e delle ore equivalenti annue di funzionamento, ma non prescrivono il metodo di acquisizione dei dati, l'amministrazione non può trasformare per via interpretativa il ricorso a misurazioni meccaniche in situ in un requisito necessario di ammissibilità dell'istanza.
  • La durata minima prescritta per i rilievi anemometrici non equivale all'obbligo di utilizzare uno specifico strumento o di effettuare misurazioni fisiche in loco: la metodologia utilizzata va valutata alla luce del testo normativo e dell'affidabilità dei dati, anche considerando l'evoluzione tecnologica.
  • Un provvedimento che conferma l'improcedibilità di un'istanza dopo aver esaminato una richiesta di riesame corredata da nuovi elementi costituisce una nuova valutazione impugnabile, non un atto meramente confermativo.
  • La conferma dell'improcedibilità deve indicare in modo chiaro e specifico le ragioni della valutazione negativa; non può fondarsi sull'omessa produzione di elementi documentali che la disciplina applicabile non stabilisce come necessari a pena di inammissibilità e che possono essere integrati nel corso del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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