Ordinanza n. 60/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto prot. Cat. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale veniva respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; per quanto riguarda i motivi depositati dalla ricorrente in data 22 maggio 2026: del decreto Cat. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, di conferma delle valutazioni già effettuate in merito al rigetto del permesso di soggiorno Rif. -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e successivo decreto prefettizio di conferma del rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto prefettizio che aveva respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, con motivi aggiunti, il successivo decreto prefettizio di conferma delle valutazioni già espresse. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto delle censure rivolte alla valutazione di pericolosità sociale e dell’ulteriore istruttoria svolta dall’Amministrazione. Il TAR aveva già evidenziato, con una precedente ordinanza, rilievi istruttori non integralmente superati dall’Amministrazione, che non ha depositato la documentazione relativa all’ulteriore istruttoria. La ricorrente ha contestato la valutazione di pericolosità sociale fondata sull’incongruenza tra le disponibilità economiche risultanti e le dichiarazioni dei redditi. Quanto al periculum in mora, la situazione è collegata anche alla pendenza di procedimenti penali e alla possibile esecuzione dell’espulsione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, riservando al merito ogni ulteriore valutazione. Ha ritenuto che, pur non avendo l’Amministrazione depositato la documentazione dell’ulteriore istruttoria necessaria a superare pienamente i rilievi già formulati dal Tribunale, la valutazione di pericolosità sociale contenuta nel sopravvenuto decreto prefettizio fosse, in sede di sommaria delibazione, fondata sull’incongruenza tra le disponibilità economiche della ricorrente e le dichiarazioni dei redditi; tale elemento non è stato efficacemente scalfito dalle censure proposte. Ha inoltre escluso, allo stato, la sussistenza del periculum in mora, poiché la pendenza dei procedimenti penali impedisce l’esecuzione dell’espulsione senza il nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente previsto dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. È stata fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, in una fase caratterizzata da cognizione sommaria e riservata valutazione piena al merito.
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La pendenza di procedimenti penali impedisce allo stato l’esecuzione dell’espulsione in assenza del nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo valuta sommariamente la plausibilità delle censure, riservando al giudizio di merito ogni approfondimento istruttorio e ogni valutazione definitiva.
- La mancata integrale produzione, da parte dell’Amministrazione, della documentazione relativa a un’ulteriore istruttoria non conduce necessariamente alla concessione della sospensione cautelare quando gli elementi posti a fondamento del provvedimento risultino, in sede sommaria, non efficacemente contestati.
- Una valutazione prefettizia di pericolosità sociale fondata sull’incongruenza tra le disponibilità economiche dell’interessato e le dichiarazioni dei redditi può sorreggere, in sede cautelare, il diniego del titolo di soggiorno se le censure non incidono specificamente su tale elemento.
- La pendenza di procedimenti penali può escludere, allo stato, il periculum in mora derivante dall’espulsione, quando l’esecuzione sia comunque subordinata al nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.
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