Sentenza n. 15308/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) il provvedimento conclusivo del procedimento per l’inserimento dell’annotazione nel Casellario informatico, ai sensi dell’art. 213, comma 10 d.lgs. n. 50/2016, comunicato a mezzo p.e.c. il 16 giugno 2023, con il quale l’Autorità nazionale anticorruzione – Ufficio Sanzioni SOA e operatori economici qualificati e annotazioni, ha disposto l’annotazione nel Casellario informatico a carico dell’odierna ricorrente (fasc. -OMISSIS-); 2) la nota A.n.a.c. prot. n. -OMISSIS- del 28.02.2023, di avvio del procedimento; 3) ogni atto ad esso prodromico e conseguente; 4) in subordine, affinché si ordini, prima in via d'urgenza e poi definitivamente, all''A.n.a.c. di correggere l'annotazione, inserendo in luogo di “la risoluzione è occorsa per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di cottura e delle cucine comunali” quanto riportato dal Comune di -OMISSIS- nella nota di risoluzione, ovvero che “la risoluzione è occorsa per l’inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di cottura utilizzato dall'appaltatrice, avente sede in -OMISSIS- in -OMISSIS-”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico della risoluzione del contratto comunale di refezione scolastica, nonché la comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’annotazione disposta da ANAC in seguito alla segnalazione del Comune, che aveva risolto il contratto di refezione scolastica per inosservanza delle norme igienico-sanitarie dopo un episodio di intossicazione alimentare che aveva coinvolto oltre 50 persone. Con tre motivi, dedotti anche in relazione agli artt. 80 e 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 e alle Linee guida ANAC n. 6, ha contestato l’imputabilità dell’episodio all’impresa, richiamando i risultati divergenti delle analisi di laboratorio e la successiva revoca della sospensione del centro-cottura; ha lamentato l’omessa valutazione degli elementi difensivi e l’insufficienza della motivazione dell’annotazione; infine, ha sostenuto che l’annotazione attribuisse erroneamente l’inadempimento a tutti i centri-cottura utilizzati, chiedendone in subordine la correzione per riferirlo al solo centro-cottura esterno. La risoluzione contrattuale era stata contestata dalla società davanti al giudice civile. La domanda subordinata di correzione non indicava, secondo il TAR, per quale ragione la formulazione richiesta avrebbe evitato le conseguenze dell’annotazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che ANAC non è competente a verificare nel merito la sussistenza dell’inadempimento posto a fondamento della risoluzione, questione rimessa alla stazione appaltante e al giudice civile; nell’annotazione deve invece verificare che la notizia non sia manifestamente infondata o inconferente e che sia utile alle finalità del Casellario. Nel caso concreto la risoluzione contrattuale costituiva una notizia utile e tipicamente annotabile; gli elementi addotti dall’impresa non dimostravano la manifesta infondatezza dei fatti né la manifesta invalidità della risoluzione, e la vicenda non presentava circostanze straordinarie tali da escludere l’utilità dell’informazione. ANAC aveva considerato le difese e l’annotazione dava conto dei diversi esiti delle analisi, del centro-cottura interessato e del giudizio civile pendente, risultando completa e rispettosa del contraddittorio. L’annotazione ha funzione informativa e non determina l’esclusione automatica da future gare, la cui eventuale rilevanza espulsiva compete alla stazione appaltante interessata, con valutazione concreta e motivata. La domanda subordinata di modifica è stata dichiarata inammissibile, perché il giudice amministrativo in sede di legittimità può annullare l’atto ma non modificarlo, ed è stata comunque ritenuta infondata per carenza di causa petendi. Spese compensate per la particolarità del caso.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Nel contesto normativo delineato, la resistente Autorità, salvo il caso di palese inesistenza, in punto di fatto, dei presupposti, ovvero di inconferenza della notizia comunicata, ferma la valutazione della Stazione appaltante, deve iscrivere e rendere nota al mercato ogni “notizia utile” afferente alla condotta degli operatori economici, al fine di realizzare quel sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato sulle banche dati.
ANAC deve annotare le notizie utili relative alla condotta degli operatori economici, salvo che i presupposti siano palesemente inesistenti o la notizia sia inconferente. Il suo controllo non si estende all’accertamento nel merito dell’inadempimento contrattuale.
art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016
la decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione non implica nemmeno il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale... Né del resto può essere contestata l’utilità dell’informazione per le stazioni appaltanti tenute a verificare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, ove si tenga conto del consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l’art. 80, comma 5, lett. c), è una norma di chiusura in grado di comprendere tutti quei fatti qualificabili come gravi illeciti professionali ascrivibili all’operatore economico, anche non predeterminabili ex ante, suscettibili di incidere, in modo negativo, sull’integrità dell’operatore economico
L’annotazione non accerta definitivamente il grave illecito professionale. La disposizione consente alle stazioni appaltanti di considerare, nella valutazione concreta dell’affidabilità, anche fatti non tipizzati preventivamente che possano incidere negativamente sull’integrità dell’operatore.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Per tale ragione, a fronte cioè della doverosità dell'iscrizione nel casellario da parte di ANAC, non emerge, anche in applicazione dell'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, che l'Autorità avrebbe potuto adottare un atto diverso da quello di mera "pubblicità notizia" di cui alla contestata iscrizione; da qui il rigetto della relativa doglianza
Nel caso richiamato, la doverosità dell’annotazione, quale atto di pubblicità-notizia, esclude che ANAC avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso; la disposizione è richiamata a sostegno del rigetto della censura.
artt. 1453 e 1456 c.c.
In via preliminare, va evidenziata l’incompetenza dell’Autorità ad accertare nel merito la sussistenza dei presupposti che hanno fondato la risoluzione contrattuale disposta dalla Stazione appaltante, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 codice civile.
La verifica nel merito dei presupposti della risoluzione contrattuale compete alla stazione appaltante e al giudice civile, non ad ANAC nel procedimento di annotazione.
l. 241/1990
Ciò che ricade nella sfera di competenza dell’Autorità è l’obbligo di fornire evidenza all’impresa segnalata circa il procedimento di annotazione, consentendole l’esercizio delle garanzie partecipative previste della legge n. 241/1990, non già per contestare l’operato della Stazione appaltante, quanto per rendere completa l'informazione contenuta nel Casellario, obbligo che è stato assolto, nel caso di specie, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
La partecipazione nel procedimento ANAC serve a consentire all’impresa di contribuire alla completezza dell’informazione da annotare; non attribuisce all’Autorità il potere di riesaminare nel merito la decisione della stazione appaltante.
Massime di principio
- Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico di una risoluzione contrattuale, ANAC non accerta nel merito la sussistenza o la gravità dell’inadempimento, riservate alla stazione appaltante e al giudice competente sulla validità della risoluzione; deve verificare che la notizia non sia palesemente infondata o inconferente e che sia utile rispetto alle finalità del Casellario.
- La risoluzione di un contratto pubblico costituisce una fattispecie tipicamente utile all’annotazione. L’obbligo di motivare specificamente tale utilità può essere attenuato, salvo che circostanze concrete straordinarie escludano in modo evidente l’utilità della notizia per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore.
- L’annotazione nel Casellario ha funzione informativa e non comporta, di per sé, l’esclusione automatica dalle successive procedure di gara. Spetta a ciascuna stazione appaltante valutare concretamente e motivatamente la rilevanza del fatto per l’affidabilità del concorrente nella singola procedura.
- Nel procedimento di annotazione, il contraddittorio consente all’operatore economico di esporre elementi utili a rendere completa l’informazione del Casellario; non è volto a trasferire ad ANAC il potere di riesaminare la risoluzione contrattuale adottata dalla stazione appaltante.
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