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Sentenza

Sentenza n. 10261/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione della graduatoria finale del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», cod. 02, relativa all’assunzione di n. 2600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nella parte in cui viene illegittimamente riconosciuto all’odierna ricorrente il punteggio finale di 25, in una con ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare ma non esclusivo riferimento, per quanto possa occorrere: - alla “graduatoria rettificata dei vincitori del Codice di concorso 02 “Assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” approvata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 02.04.2026”; - alla “graduatoria rettificata dei vincitori del Codice di concorso 02 “Assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” approvata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 14.04.2026”; - alle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta per cui è causa; - al bando relativo alla procedura per cui è causa, nella parte in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione dell'odierna ricorrente; - a tutti i verbali della commissione esaminatrice, con particolare riferimento al verbale relativo alla rideterminazione della graduatoria a seguito della rettifica della risposta ritenuta corretta al quesito n. 20, contenuto nella busta n. 7; e per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente ad essere risarcita in forma specifica - ex artt. 30 cod. proc. amm. e 2058 c.c. - mediante la rivalutazione del suo punteggio e l’attribuzione della posizione corretta in graduatoria.

Giustizia amministrativa202604645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica della graduatoria finale del concorso e decurtazione di un punto dal punteggio della candidata in relazione alla risposta a un quesito sulle notificazioni all’imputato non detenuto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria rettificata e gli atti connessi, deducendo la violazione della disciplina sui concorsi pubblici, del bando e dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, nonché difetto assoluto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere. La contestazione riguardava un quesito relativo all’art. 157 c.p.p. e alle notificazioni successive all’imputato non detenuto in caso di nomina di un difensore di fiducia. La candidata aveva scelto la risposta secondo cui la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore, il quale può dichiarare di non accettarla; tale risposta era stata inizialmente considerata corretta. A seguito di precedenti sentenze della stessa Sezione, l’Amministrazione ha invece ritenuto corretta la diversa risposta secondo cui la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore, che non può rifiutarla, procedendo alla ricorrezione generalizzata della prova e alla rideterminazione della graduatoria. La ricorrente ha sostenuto che la propria risposta fosse conforme al tenore letterale del quesito e alla disciplina applicabile, oppure che il quesito fosse ambiguo e dovessero essere riconosciute corrette entrambe le risposte. In via subordinata ha chiesto la neutralizzazione del quesito e la riparametrazione del punteggio sulle restanti domande. Ha inoltre lamentato l’insufficienza della motivazione e dell’istruttoria relative alla modifica della risposta corretta e al ricalcolo dei punteggi. È stata proposta anche domanda di reintegrazione in forma specifica mediante rivalutazione del punteggio e attribuzione della corretta posizione in graduatoria.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio nel merito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Il Collegio ha rilevato che il previgente comma 8-bis dell’art. 157 c.p.p., che consentiva al difensore di rifiutare la notificazione, era stato abrogato dal d.lgs. n. 150/2022, il quale aveva introdotto l’art. 157-bis c.p.p. La disciplina vigente al momento della prova prevedeva la consegna della notificazione al difensore senza riconoscergli una facoltà generale di rifiuto, salvo i casi tassativi di notificazione personale all’imputato. Pertanto, la risposta scelta dalla ricorrente rifletteva una disciplina superata, mentre la risposta indicata dall’Amministrazione era conforme al diritto vigente. Il quesito non è stato ritenuto oggettivamente ambiguo né idoneo ad ammettere più risposte corrette, poiché la normativa applicabile conduceva univocamente alla soluzione adottata in sede di riesame. Sono state quindi escluse sia l’attribuzione del punteggio alla risposta della ricorrente sia la neutralizzazione del quesito con riparametrazione del punteggio, trattandosi di rimedi eccezionali subordinati all’effettiva sussistenza di un vizio intrinseco del quesito. È stata respinta anche la censura motivazionale: il verbale n. 33 della Commissione esaminatrice esplicitava, mediante richiamo per relationem alle precedenti sentenze della Sezione, le ragioni della modifica della risposta corretta. La motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e adeguata alla natura endoprocedimentale dell’atto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori

    Il giudizio può essere definito nel merito in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare quando siano decorsi i termini previsti e risultino completi il contraddittorio e l’istruttoria.

  • art. 157 c.p.p.

    il previgente comma 8-bis prevedeva espressamente la facoltà del difensore di rifiutare la notificazione

    La disciplina previgente, nella parte che consentiva al difensore di rifiutare la notificazione, non era più applicabile al momento dello svolgimento della prova.

  • art. 157-bis c.p.p.

    le notificazioni successive all’imputato non detenuto sono eseguite mediante consegna al difensore, senza contemplare alcuna facoltà di rifiuto, fatta salva una tassativa elencazione di atti che devono essere notificati personalmente all’imputato

    La disposizione vigente rende corretta la risposta che esclude la facoltà generale del difensore di rifiutare la notificazione.

  • d.lgs. n. 150/2022

    ha abrogato il previgente comma 8-bis dell’art. 157 c.p.p. e introdotto l’art. 157-bis c.p.p.

    La riforma ha modificato la disciplina delle notificazioni successive all’imputato non detenuto, sicché la risposta fondata sulla normativa anteriore non è valida per una prova svolta successivamente alla riforma.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcita in forma specifica

    La domanda di reintegrazione in forma specifica non può essere accolta quando non sussiste l’illegittimità dell’atto concorsuale impugnato.

  • art. 2058 c.c.

    risarcimento in forma specifica

    Il rimedio della reintegrazione in forma specifica presuppone la fondatezza della pretesa sostanziale e l’illegittimità lesiva dell’attività amministrativa, non ravvisate nel caso concreto.

Massime di principio

  • In una prova concorsuale, la correttezza della risposta deve essere valutata sulla base della disciplina normativa vigente al momento dello svolgimento della prova; una risposta conforme a una disciplina abrogata non diventa corretta per il solo fatto di essere stata inizialmente accettata dalla commissione.
  • La neutralizzazione di un quesito e la conseguente riparametrazione del punteggio costituiscono rimedi eccezionali, ammissibili quando il quesito presenti un vizio intrinseco, quale ambiguità oggettiva o pluralità di risposte corrette; non sono invece giustificate quando la normativa applicabile conduce univocamente a una sola soluzione.
  • La commissione esaminatrice può modificare la risposta ritenuta corretta e procedere alla ricorrezione generalizzata della prova quando il riesame sia fondato sull’applicazione della disciplina vigente e sia volto a garantire uniformità di trattamento tra i candidati.
  • La motivazione di un atto endoprocedimentale concorsuale può essere sintetica e resa mediante richiamo per relationem a precedenti giurisprudenziali, purché consenta di comprendere le ragioni della modifica della risposta esatta e del ricalcolo dei punteggi.
  • La domanda di reintegrazione in forma specifica mediante ricalcolo del punteggio e modifica della graduatoria presuppone l’illegittimità dell’attività concorsuale; una volta accertata la correttezza della rettifica della graduatoria, essa deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidanti

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