Sentenza del 07/07/2015 n. 6183 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Interpello disapplicativo - Diniego - Impugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che il diniego dell'interpello disapplicativo è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, il contribuente può contestare direttamente il diniego davanti al giudice tributario, senza dover necessariamente attendere l'emissione dell'atto impositivo relativo alla pretesa fiscale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il diniego dell'istanza di interpello disapplicativo prevista dall'art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994. L'istanza era diretta a dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive tali da rendere impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze, dei proventi e del reddito determinati presuntivamente dalla disciplina sulle società non operative o "di comodo". La questione riguardava, in particolare, se il diniego fosse un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
Art. 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994
situazioni oggettive che rendono impossibile il conseguimento di ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati in via presuntiva per le società di comodo
La norma consente al contribuente di chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative quando circostanze oggettive impediscono il conseguimento dei risultati economici presunti.
Art. 19, decreto legislativo n. 546/1992
La disposizione è interpretata nel senso che il diniego dell'interpello disapplicativo costituisce un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria nega un interpello disapplicativo relativo alla disciplina delle società di comodo, il contribuente può impugnare direttamente il diniego davanti al giudice tributario.
- Non è necessario attendere un successivo avviso di accertamento per contestare il diniego, se l'atto incide concretamente sulla posizione fiscale del contribuente.
- Per sostenere la disapplicazione della disciplina presuntiva, il contribuente deve documentare situazioni oggettive, specifiche e non meramente personali o volontarie, che rendano realmente impossibile conseguire i ricavi o il reddito presunti.
- La tutela giudiziaria può essere attivata già nella fase dell'interpello, permettendo di contestare tempestivamente l'applicazione della disciplina sulle società non operative.
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