Sentenza n. 631/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 104/2022 del 16.12.2022, posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di Roma Capitale in data 30.12.2023, con la quale Roma Capitale ha adottato il “Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale”, nonché di ogni ulteriore atto presupposto e connesso ove lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 104/2022, recante il regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, a seguito della trasposizione del ricorso straordinario, ha impugnato il regolamento comunale deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione di legge, contraddittorietà, difetto di istruttoria, irragionevolezza e sviamento di potere. Ha contestato l’abrogazione delle precedenti deliberazioni capitoline e la limitazione della possibilità di concedere beni demaniali e del patrimonio indisponibile a soggetti che perseguano fini di interesse pubblico coerenti con quelli di Roma Capitale. In particolare, ha censurato l’art. 23 del regolamento, nella parte in cui consente l’accesso dei soggetti commerciali alle concessioni soltanto quando l’attività commerciale possa assolvere a un interesse generale in ragione del contesto territoriale oppure quando, per le caratteristiche del bene, non sia possibile il passaggio al patrimonio disponibile. La ricorrente ha dedotto l’arbitrarietà di tali criteri e il contrasto con la deliberazione n. 8789/1982, sostenendo che la lunga permanenza nell’area e l’originaria occupazione, funzionale alla ristrutturazione viaria e al ristoro delle aziende interessate dall’opera pubblica, avrebbero ingenerato un legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto concessorio. Ha inoltre sostenuto che la concessione sarebbe stata prorogata per facta concludentia. Roma Capitale ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che il titolo concessorio era scaduto da tempo, non era automaticamente rinnovabile e che il regolamento non era immediatamente lesivo.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio della trattazione, non ravvisando i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse. In primo luogo, ha rilevato che il titolo concessorio rilasciato alla ricorrente per insediamento temporaneo, previsto per cinque anni a decorrere dal 15 novembre 1983, era scaduto e non era stato successivamente rinnovato con un provvedimento espresso. La mera tolleranza dell’occupazione e l’eventuale pagamento di somme corrispondenti al canone originario non dimostrano la proroga del rapporto, ma valgono soltanto a compensare l’occupazione sine titulo; il rinnovo per facta concludentia è escluso, non potendosi desumere implicitamente la volontà dell’amministrazione di vincolarsi. Ne consegue che la società non vantava una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei soggetti interessati all’utilizzo dei beni pubblici, né poteva pretendere uno specifico assetto regolamentare dei criteri di affidamento. In secondo luogo, il TAR ha ritenuto comunque non immediatamente lesive le disposizioni regolamentari contestate. L’art. 23 non esclude in assoluto le attività commerciali e la concreta lesione dipende dall’adozione dei successivi atti applicativi previsti dal regolamento, in particolare dagli atti che attualizzino i requisiti richiesti e applichino i criteri alle singole concessioni. L’interesse all’annullamento di previsioni generali e astratte resta, fino all’atto applicativo, indifferenziato e seriale; diventa interesse legittimo attuale e differenziato solo quando il regolamento sia concretamente applicato nei confronti del singolo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
La ricorrente li invoca a sostegno delle censure di disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; il TAR non esamina tali censure nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile.
art. 23 del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale
soggetti commerciali possono accedere alle concessioni “solo laddove l’attività commerciale svolta possa assolvere ad un interesse generale “in ragione del contesto territoriale nel quale il bene è collocato” o allorché, in alternativa, “in considerazione delle caratteristiche del bene, non sia possibile un passaggio dello stesso al patrimonio disponibile”
La disposizione non esclude in assoluto le attività commerciali e, secondo il TAR, non è immediatamente lesiva perché la lesione concreta dipende dai successivi atti applicativi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per disporre il rinvio della trattazione richiesto dalla ricorrente.
artt. 11, 23 e seguenti del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale
Le disposizioni prevedono criteri e requisiti destinati a essere concretizzati mediante successivi atti applicativi, dai quali soltanto può derivare una lesione attuale e differenziata.
Massime di principio
- La scadenza di una concessione di suolo o di altro bene pubblico non attribuisce all’ex concessionario alcun diritto o interesse legittimo al rinnovo, né legittima una pretesa a uno specifico assetto regolamentare dei criteri di affidamento del bene.
- La tollerata occupazione del bene pubblico dopo la scadenza della concessione non proroga il rapporto per facta concludentia; anche il pagamento di somme pari al canone originario, eventualmente maggiorato, vale soltanto a compensare l’occupazione sine titulo e non dimostra la volontà dell’amministrazione di rinnovare la concessione.
- L’impugnazione diretta di un regolamento comunale è inammissibile quando il ricorrente non dimostri una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei soggetti interessati ai beni pubblici e le disposizioni contestate non producano una lesione attuale.
- Le disposizioni regolamentari generali e astratte diventano immediatamente lesive, ai fini dell’impugnazione, solo quando incidono direttamente e attualmente sulla posizione del destinatario; se la lesione dipende da successivi atti applicativi, l’interesse all’annullamento si differenzia e diviene attuale soltanto con l’adozione dell’atto applicativo.
- Il principio della necessità dell’atto applicativo per radicare l’interesse a impugnare si applica anche quando il regolamento attribuisca poteri vincolati o caratterizzati da discrezionalità tecnica, qualora la lesione concreta richieda comunque l’attualizzazione della disciplina nei confronti del singolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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