Cassazione Penale, Sentenza n. 7390/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90 per mancata identificazione di una struttura organizzativa stabile e per inesistenza di un accordo criminoso; censura della valorizzazione delle intercettazioni ritenute dal ricorrente genericamente riferite alla coltivazione e prive di significato associativo; rilievo del ristretto ambito temporale (13/2/2021 - 30/10/2021) e della contestazione di due soli reati-fine. 2) violazione dell'art. 416-bis cod. pen. per mancanza di prova della volontà di agevolazione della cosca Alvaro e per l'assenza di elementi che dimostrino l'agevolazione dell'intera cosca (richiamo alla giurisprudenza Chioccini sul profilo soggettivo dell'aggravante). 3) violazione e errata applicazione di norme processuali con riferimento all'attualità delle esigenze cautelari (sostenuta la cessazione del pericolo per il tempo trascorso, la natura chiusa della contestazione associativa e l'incensuratezza del ricorrente).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivi principali: 1) il primo motivo è inammissibile perché mira a rimettere in discussione la valutazione di merito degli elementi indiziari (intercettazioni, ruoli, finanziamenti, organizzazione, regole e gerarchia) e in cassazione non è consentita una rivalutazione alternativa delle prove; il Tribunale aveva motivato analiticamente l'esistenza dell'associazione e la partecipazione consapevole del ricorrente (collaborazione con lo zio nella sorveglianza delle piantagioni, riferimenti a guadagni, disponibilità a operare per il sodalizio). 2) il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse e comunque manifestamente infondato: l'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa non è stata dimostrata come idonea a incidere sui presupposti o sulla durata della misura cautelare; il Tribunale aveva invece documentato conversazioni e rapporti con esponenti della cosca Alvaro, il contributo economico ricevuto e l'uso dei canali della cosca per lo smercio. 3) il terzo motivo sulla attualità delle esigenze cautelari è inammissibile: il Tribunale ha correttamente ritenuto attuali le esigenze cautelari alla luce della personalità, del ruolo e della pericolosità del ricorrente, dei precedenti e di indagini pendenti; il semplice trascorrere del tempo non è stato ritenuto sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ex art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/90
Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che, come motivato dal Tribunale, gli elementi indiziari (intercettazioni, ruoli, finanziamenti, organizzazione e regole) fossero idonei a dimostrare la preesistenza di una struttura organizzata e programmatica per più piantagioni.
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante di carattere mafioso/agevolazione di un'associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero sufficienti indizi (rapporti con esponenti della cosca Alvaro, contributi economici, canali di smercio) per configurare la finalità di agevolazione almeno a livello di gravità indiziaria; la censura non ha dimostrato come l'esclusione dell'aggravante avrebbe inciso sulle esigenze cautelari.
art. 275, terzo comma, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di adeguatezza delle esigenze cautelari: la Corte ha richiamato la possibilità per il giudice di merito di fondarsi sulla presunzione relativa in presenza di grave indiziato e delle caratteristiche personali/organizzative, ritenendo motivata la persistenza delle esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese per la declaratoria di inammissibilità: la Corte ha disposto l'addebitamento delle spese al ricorrente e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende (equo determinata in euro 3.000,00).
capi della rubrica provvisoria: art. 81 cpv., art. 110 cod. pen., art. 73 commi 1 e 4 e art. 80 comma 2 d.P.R. 309/90
Norme citate nella contestazione dei singoli reati (concorso, elementi tipici dei delitti specifici e relative aggravanti): la Corte non ha ritenuto necessario riformulare la qualificazione, avendo il Tribunale motivato coerentemente la valutazione degli elementi indiziari e la sussistenza dei reati contestati.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una rivalutazione libera delle prove: i motivi che pongono una mera diversa lettura delle intercettazioni o degli indizi sono spesso inammissibili; il ricorso deve prospettare un vizio di diritto o di motivazione non meramente apprezzativo.
- Per affermare l'esistenza di un'associazione (art. 74 d.P.R. 309/90) è necessario che i giudici di merito dimostrino, anche attraverso intercettazioni e indizi, l'esistenza di una struttura organizzata, ruoli distinti, programmazione e strumenti volti a realizzare attività illecite; la constatazione deve essere adeguatamente motivata per resistere al controllo di legittimità.
- La contestazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa (art. 416-bis) richiede, oltre a critiche di merito, la dimostrazione di come l'esclusione dell'aggravante inciderebbe concretamente sui presupposti o sulla durata della misura cautelare, altrimenti il motivo può essere dichiarato privo di interesse.
- Sulle esigenze cautelari pesa la presunzione relativa prevista dall'art. 275 cod. proc. pen.: il tempo trascorso dalle condotte non abbatte automaticamente la loro attualità se permangono elementi indicativi di pericolosità personale, ruolo nell'organizzazione o indagini pendenti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; pertanto, valutare preventivamente la fondatezza non solo giuridica ma anche pratica di un ricorso è essenziale.
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