Sentenza n. 12256/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento - del decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2024, prot. n. -OMISSIS-, a firma dell’On. Sottosegretario di Stato dott.ssa -OMISSIS-, notificato a cura del Commissario del Governo per la Provincia di Trento in data 3 settembre 2024; - di ogni altro atto al precedente connesso, presupposto e consequenziale, anche ad oggi non conosciuto, ivi compreso il parere della Questura di Trento dell’11 novembre 2022, sul quale si riservano eventuali motivi aggiunti, una volta depositato in giudizio dell’amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato dal Ministro dell'Interno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L'Amministrazione ha respinto l'istanza valorizzando una pluralità di segnalazioni relative a minaccia, lesioni personali, furto e uso personale di stupefacenti, collocate tra il 2016 e il 2018. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il difetto e la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione, l'apoditticità, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento dei fatti. Ha sostenuto che le segnalazioni non avevano dato luogo a procedimenti penali, che gli episodi erano isolati e risalenti e che l'Amministrazione non aveva adeguatamente considerato i legami familiari, la situazione lavorativa e il radicamento territoriale. Il Ministero ha contestato le censure, producendo la documentazione del procedimento e una relazione difensiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il diniego adeguatamente istruito e motivato, rilevando che l'Amministrazione aveva indicato i fatti ostativi, comunicato il preavviso di rigetto e illustrato il percorso logico-giuridico seguito. Le plurime condotte, commesse in epoche diverse e valutate non atomisticamente ma nel loro complesso, sono state ritenute idonee a incidere negativamente sul giudizio prognostico di meritevolezza e di stabile inserimento nella comunità nazionale. Il giudice ha chiarito che, nel procedimento di concessione della cittadinanza, i fatti storici penalmente rilevanti possono essere valutati autonomamente rispetto all'accertamento della responsabilità penale e anche in assenza di condanne o di sviluppi processuali, poiché rilevano quali indicatori della personalità e dell'adesione ai valori dell'ordinamento. La mancanza di procedimenti penali o la produzione di certificati penali negativi non è stata ritenuta decisiva. Il TAR ha inoltre affermato che l'integrazione sociale ed economica, l'occupazione stabile e l'assenza di pericolosità sociale costituiscono condizioni ordinarie e minime per il soggiorno regolare, non già meriti speciali idonei a neutralizzare gli elementi ostativi. L'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, correlata al potere statale di concedere la cittadinanza, consente una valutazione anche preventiva e prognostica del rischio di futura inosservanza delle norme e dei valori fondanti della comunità nazionale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Il requisito della residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La disposizione non richiede soltanto una durata quantitativa della residenza, ma implica anche un periodo qualitativo di osservazione, durante il quale il richiedente deve dimostrare una condotta senza mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti della comunità nazionale.
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
uso personale di stupefacenti
La segnalazione per uso personale di stupefacenti può essere considerata, quale fatto storico, nell'ambito della valutazione amministrativa complessiva della meritevolezza ai fini della cittadinanza.
art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
L'integrazione e il possesso delle condizioni necessarie per il soggiorno regolare sono considerati presupposti ordinari per l'ingresso e la permanenza, non meriti speciali ai fini della naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La regolarità del soggiorno e le condizioni personali richieste per il suo rinnovo costituiscono requisiti minimi, distinti dalla più ampia valutazione di meritevolezza necessaria per la concessione della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti e della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sulla meritevolezza del richiedente, sulla sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e sulla possibilità di un stabile inserimento nella comunità nazionale.
- Ai fini del diniego della cittadinanza, fatti storici penalmente rilevanti possono essere valutati autonomamente rispetto all'accertamento della responsabilità penale e anche in assenza di condanna, di procedimento penale o di esiti processuali definitivi, purché siano adeguatamente considerati nell'ambito dell'istruttoria e della motivazione complessiva.
- La pluralità di condotte illecite commesse in tempi diversi può essere valutata unitariamente quale indicatore della personalità del richiedente e della sua adesione alle regole di civile convivenza; non è necessario esaminare ciascun episodio in modo isolato quando il giudizio amministrativo si fonda sul quadro complessivo risultante dall'istruttoria.
- L'integrazione sociale ed economica, l'occupazione stabile e l'assenza di pericolosità sociale costituiscono, di regola, condizioni ordinarie connesse al soggiorno regolare dello straniero e non integrano automaticamente meriti speciali idonei a superare elementi ostativi emersi nel procedimento di naturalizzazione.
- La valutazione amministrativa ai fini della cittadinanza può estendersi anche all'area della prevenzione dei reati e delle situazioni di astratta pericolosità, in ragione della natura irrevocabile dello status e dell'attribuzione dei diritti politici; tale valutazione deve tuttavia essere sorretta da un'istruttoria adeguata e da una motivazione comprensibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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