Sentenza n. 1593/2026 - Salerno, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1096/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1096/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro, e condannato il Ministero al pagamento delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1096/2025, notificata al Ministero il 23 gennaio 2026 e passata in giudicato il 17 aprile 2026, che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con attivazione per l'importo complessivo di 1.000 euro, oltre alle spese liquidate in 300 euro più accessori e interessi. Ha dedotto il perdurante inadempimento e chiesto che fosse dichiarato l'obbligo ministeriale di dare integrale esecuzione al titolo, con fissazione di un termine, nomina di un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza allegare o dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito lo ha accolto: il titolo era stato correttamente notificato ed era passato in giudicato, mentre il Ministero non aveva dimostrato di averlo eseguito. Ha quindi dichiarato l'obbligo di integrale esecuzione entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l'ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega; attivato dalla ricorrente dopo la scadenza del termine e previa comunicazione al TAR, il commissario dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni e riferire al Tribunale. Il commissario dovrà anche curare gli atti contabili e il reperimento delle somme: l'insufficienza di stanziamenti o di cassa non giustifica la mancata esecuzione. Non è stata invece applicata l'astreinte: pur essendo ammissibile in astratto nei confronti della PA, il Collegio ha ritenuto che, nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituissero ragioni ostative alla penalità. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in 700 euro, oltre accessori, CPA e IVA.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a;
Il TAR considera ricevibile il ricorso per ottemperanza depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, in applicazione del combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 87, comma 3, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a;
Il TAR considera ricevibile il ricorso per ottemperanza depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, in applicazione del combinato disposto con l'art. 45, comma 1, c.p.a.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
L'azione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, durante il quale il creditore non può procedere all'esecuzione forzata né notificare precetto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo”
L'astreinte può essere applicata alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell'ottemperanza deve valutare discrezionalmente se ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, anche in relazione ai vincoli di bilancio e allo stato della finanza pubblica, e può negare o ridurre la penalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo di pagamento nei confronti di un'amministrazione statale, il ricorso è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- Quando il titolo è passato in giudicato e l'Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di conformarsi al giudicato, fissare un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempienza.
- L'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittime ragioni per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato di pagamento; il commissario ad acta deve attivare le misure necessarie per reperire e pagare le somme dovute.
- L'astreinte è ammissibile in astratto nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua applicazione richiede una valutazione concreta delle eventuali ragioni ostative; in tale valutazione possono rilevare i vincoli di bilancio e lo stato della finanza pubblica.
Come è indicizzato
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