Ordinanza n. 4169/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dopo che il TAR, con una precedente ordinanza cautelare, aveva accolto la domanda cautelare e ordinato all'amministrazione un motivato riesame della posizione, il ricorrente ha proposto un'istanza ex art. 59 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione dell'ordine giudiziale e chiedendo l'adozione di misure attuative. Nel corso della fase processuale, la Prefettura di Pavia ha adottato un provvedimento di riesame, rivalutando la posizione del ricorrente con esito favorevole.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza ex art. 59 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la Prefettura aveva dato esecuzione all'ordinanza cautelare mediante il riesame disposto, con esito favorevole per il ricorrente. Ha confermato la camera di consiglio già fissata per il 25 novembre 2026 e ha compensato le spese della presente fase processuale. Il giudizio principale sull'impugnazione della revoca non è stato definito dall'ordinanza.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
Disciplina l'istanza diretta a ottenere misure attuative dell'ordinanza cautelare; l'istanza diviene improcedibile quando l'amministrazione esegue l'ordine di riesame e viene meno l'interesse alla sua coltivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- L'istanza volta a ottenere misure attuative di un'ordinanza cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione esegue l'ordine giudiziale di riesame con esito favorevole per l'interessato.
- L'esecuzione dell'ordine cautelare di riesame non definisce necessariamente il giudizio principale sull'atto originariamente impugnato, che può proseguire se permane un interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1766/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1774/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 4180/2026 - Milano, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14644/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14666/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14667/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →