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Ordinanza

Ordinanza n. 4169/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dopo che il TAR, con una precedente ordinanza cautelare, aveva accolto la domanda cautelare e ordinato all'amministrazione un motivato riesame della posizione, il ricorrente ha proposto un'istanza ex art. 59 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione dell'ordine giudiziale e chiedendo l'adozione di misure attuative. Nel corso della fase processuale, la Prefettura di Pavia ha adottato un provvedimento di riesame, rivalutando la posizione del ricorrente con esito favorevole.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza ex art. 59 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la Prefettura aveva dato esecuzione all'ordinanza cautelare mediante il riesame disposto, con esito favorevole per il ricorrente. Ha confermato la camera di consiglio già fissata per il 25 novembre 2026 e ha compensato le spese della presente fase processuale. Il giudizio principale sull'impugnazione della revoca non è stato definito dall'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    Disciplina l'istanza diretta a ottenere misure attuative dell'ordinanza cautelare; l'istanza diviene improcedibile quando l'amministrazione esegue l'ordine di riesame e viene meno l'interesse alla sua coltivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • L'istanza volta a ottenere misure attuative di un'ordinanza cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione esegue l'ordine giudiziale di riesame con esito favorevole per l'interessato.
  • L'esecuzione dell'ordine cautelare di riesame non definisce necessariamente il giudizio principale sull'atto originariamente impugnato, che può proseguire se permane un interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

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