Sentenza n. 120/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Genova, sezione lavoro, 9 febbraio 2024 n. 188.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 188 del 9 febbraio 2024, relativa all'assegnazione della carta del docente per cinque annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 188 del 9 febbraio 2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuna annualità, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito fino al saldo. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, assegnandogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, in sede di ottemperanza e su richiesta di parte, la fissazione di una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere giudizialmente all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della condanna nei confronti della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza, quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato e non contesti nel merito la pretesa, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e disporre, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
- Su richiesta di parte, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuando come dies a quo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione e come dies ad quem l'effettivo adempimento o l'insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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