Cassazione Penale, Sentenza n. 19099/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), contestando: l'omessa/irregolare notificazione del decreto di citazione a giudizio; la prescrizione del reato; vizi di motivazione e travisamento della prova (soprattutto sulla titolarità dell'area, sull'autorizzazione all'installazione della passerella per disabili e sulla dinamica della rimozione/spostamento); la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); la liquidazione della provvisionale senza idonea prova del danno; l'irregolarità della costituzione di parte civile; e la mancata rinnovazione dell'istruttoria (esame dell'imputato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, ritenendo infondati i profili processuali e di merito. Ha ritenuto regolare la notificazione (decreto del 22/03/2019 notificato il 02/07/2019), ha escluso la prescrizione alla data della sentenza di primo grado (calcolo dei termini e sospensione difensori), ha confermato la valutazione delle prove dei giudici di merito circa l'assenza di autorizzazione e la dannosità della condotta, ha ritenuto congrua la motivazione sull'esclusione della particolare tenuità e ha considerato legittima la liquidazione della provvisionale (5.000 euro in primo grado). Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende, dichiarando inammissibili i ricorsi.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Norma contestata: la Corte ha ritenuto configurato il reato perché gli imputati, anziché far valere il proprio diritto davanti al giudice, avrebbero rimosso arbitrarimente la passerella, esercitando una 'soluzione privata' contraria al diritto.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'irregolarità della notifica: la Corte ha accertato che la notifica era avvenuta correttamente e che gli imputati avevano effettiva conoscenza dell'atto.
art. 184 cod. proc. pen.
Richiamata in tema di nullità sanata: la Corte ha ritenuto che l'eventuale irregolarità fosse sanata dalla conoscenza effettiva dell'atto.
art. 157 cod. proc. pen.
Citato dai ricorrenti in tema di prescrizione; la Corte ha eseguito il corretto calcolo del termine di prescrizione tenendo conto dell'interruzione rappresentata dal decreto di citazione e delle sospensioni.
art. 160 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti nella discussione sulla prescrizione; la Corte lo ha valutato nel complesso del calcolo dei termini processuali.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello l'aveva esclusa con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione, che ha confermato la valutazione sul profilo soggettivo e sulle conseguenze della condotta.
art. 589 cod. pen.
Riferimento invocato dai ricorrenti in tema di provvisionale e prova del danno: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente al giudice di liquidare una provvisionale senza provare in dettaglio l'ammontare quando la somma sia di modesta entità e il danno sia certo.
art. 74 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla legittimazione della costituzione di parte civile: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura, perché la costituzione della società/legale rappresentante fu tempestiva e non contestata in limine.
art. 603 cod. proc. pen.
Invocato sui termini e sull'istruttoria: la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla mancata rinnovazione dell'esame dell'imputato, non avendo i ricorrenti dimostrato la decisività dell'ulteriore prova.
Massime di principio
- La conoscenza effettiva di un atto processuale può sanare vizi formali di notifica: l'irregolarità della notificazione non costituisce necessariamente motivo di annullamento se risulta che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto degli atti interruttivi (es. decreto di citazione a giudizio) e delle sospensioni (es. astensione dei difensori); un'affermazione generica della prescrizione è inammissibile senza calcolo specifico.
- La ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa in appello/cassazione non è sufficiente: per ottenere l'annullamento occorre dimostrare incongruenze o illogicità manifeste nella motivazione dei giudici di merito.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e comparata degli elementi soggettivi e oggettivi: non è automaticamente riconosciuta su mero rilievo formale.
- La costituzione tempestiva e non contestata in limine della parte civile stabilizza la legittimazione processuale e impedisce censure successive riguardanti la legitimatio ad processum.
- Il potere di liquidare una provvisionale è ampiamente discrezionale del giudice di merito; per piccole somme non è necessaria una prova dettagliata dell'ammontare del danno.
- L'auto-tutela che sostituisce la soluzione giurisdizionale può integrare il reato anche se l'agente ritenga di avere un diritto: il diritto esistente non legittima la violenza sulle cose se non fatto valere con gli strumenti legali.
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