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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19099/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), contestando: l'omessa/irregolare notificazione del decreto di citazione a giudizio; la prescrizione del reato; vizi di motivazione e travisamento della prova (soprattutto sulla titolarità dell'area, sull'autorizzazione all'installazione della passerella per disabili e sulla dinamica della rimozione/spostamento); la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); la liquidazione della provvisionale senza idonea prova del danno; l'irregolarità della costituzione di parte civile; e la mancata rinnovazione dell'istruttoria (esame dell'imputato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, ritenendo infondati i profili processuali e di merito. Ha ritenuto regolare la notificazione (decreto del 22/03/2019 notificato il 02/07/2019), ha escluso la prescrizione alla data della sentenza di primo grado (calcolo dei termini e sospensione difensori), ha confermato la valutazione delle prove dei giudici di merito circa l'assenza di autorizzazione e la dannosità della condotta, ha ritenuto congrua la motivazione sull'esclusione della particolare tenuità e ha considerato legittima la liquidazione della provvisionale (5.000 euro in primo grado). Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende, dichiarando inammissibili i ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Norma contestata: la Corte ha ritenuto configurato il reato perché gli imputati, anziché far valere il proprio diritto davanti al giudice, avrebbero rimosso arbitrarimente la passerella, esercitando una 'soluzione privata' contraria al diritto.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'irregolarità della notifica: la Corte ha accertato che la notifica era avvenuta correttamente e che gli imputati avevano effettiva conoscenza dell'atto.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di nullità sanata: la Corte ha ritenuto che l'eventuale irregolarità fosse sanata dalla conoscenza effettiva dell'atto.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Citato dai ricorrenti in tema di prescrizione; la Corte ha eseguito il corretto calcolo del termine di prescrizione tenendo conto dell'interruzione rappresentata dal decreto di citazione e delle sospensioni.

  • art. 160 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti nella discussione sulla prescrizione; la Corte lo ha valutato nel complesso del calcolo dei termini processuali.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello l'aveva esclusa con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione, che ha confermato la valutazione sul profilo soggettivo e sulle conseguenze della condotta.

  • art. 589 cod. pen.

    Riferimento invocato dai ricorrenti in tema di provvisionale e prova del danno: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente al giudice di liquidare una provvisionale senza provare in dettaglio l'ammontare quando la somma sia di modesta entità e il danno sia certo.

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla legittimazione della costituzione di parte civile: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura, perché la costituzione della società/legale rappresentante fu tempestiva e non contestata in limine.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Invocato sui termini e sull'istruttoria: la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla mancata rinnovazione dell'esame dell'imputato, non avendo i ricorrenti dimostrato la decisività dell'ulteriore prova.

Massime di principio

  • La conoscenza effettiva di un atto processuale può sanare vizi formali di notifica: l'irregolarità della notificazione non costituisce necessariamente motivo di annullamento se risulta che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto degli atti interruttivi (es. decreto di citazione a giudizio) e delle sospensioni (es. astensione dei difensori); un'affermazione generica della prescrizione è inammissibile senza calcolo specifico.
  • La ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa in appello/cassazione non è sufficiente: per ottenere l'annullamento occorre dimostrare incongruenze o illogicità manifeste nella motivazione dei giudici di merito.
  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e comparata degli elementi soggettivi e oggettivi: non è automaticamente riconosciuta su mero rilievo formale.
  • La costituzione tempestiva e non contestata in limine della parte civile stabilizza la legittimazione processuale e impedisce censure successive riguardanti la legitimatio ad processum.
  • Il potere di liquidare una provvisionale è ampiamente discrezionale del giudice di merito; per piccole somme non è necessaria una prova dettagliata dell'ammontare del danno.
  • L'auto-tutela che sostituisce la soluzione giurisdizionale può integrare il reato anche se l'agente ritenga di avere un diritto: il diritto esistente non legittima la violenza sulle cose se non fatto valere con gli strumenti legali.

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