Sentenza n. 147/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a.) della nota datata 14.06.2024, conosciuta in data 10.07.2024, a firma del Responsabile E.Q. Urbanistica ed Edilizia del Comune di Eboli, ing. G. Cerruti, in cui si afferma che la SCIA prot. n. 46475 del 23.12.2014, di sanatoria dei box auto abusivi, è stata definita “a seguito dell’istruttoria positiva già in data 14.01.2015 con nulla osta del 14.01.2015”, conosciuta a seguito del deposito della medesima, da parte della sig.ra Maiorano Silvia, nell’ambito del giudizio R.G. n. 8745/2023 innanzi al Tribunale Civile di Salerno; b.) della nota prot. n. 1208 del 14.01.2015, con la quale il Responsabile del SUE del Comune di Eboli ha attestato l’esito positivo della predetta S.C.I.A., “risultando l’intervento conforme alla disciplina urbanistica vigente attualmente ed all’epoca dell’abuso”, non conosciuta e menzionata nell’atto di cui alla lett. a.); c.) se e nella misura in cui occorra di ogni altro eventuale e atipico provvedimento di approvazione/accoglimento della predetta SCIA, non conosciuto, e dell’eventuale provvedimento di assenso reso sulla SCIA prot. n. 29214 del 26.06.2020 (non conosciuto); d.) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attestazione comunale di esito positivo di una SCIA in sanatoria relativa a box auto abusivi, nonché nota successiva che ne ha confermato la definizione favorevole
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’attestazione del 14 gennaio 2015, con cui il Comune aveva dichiarato positivo l’esito della SCIA in sanatoria presentata per la realizzazione di box auto e il cambio di destinazione d’uso da abitazione a box, nonché la nota del 14 giugno 2024 che aveva richiamato tale esito. Hanno dedotto violazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, arbitrarietà, sviamento e ingiustizia manifesta. Secondo i ricorrenti, gli interventi non sarebbero stati qualificabili come manutenzione straordinaria né assentibili mediante SCIA, richiedendo il permesso di costruire; inoltre, i box sarebbero stati realizzati su un immobile già illegittimo perché difforme dal titolo edilizio originario e dalle pattuizioni contenute negli atti di provenienza, anche quanto alle aperture e ai prospetti. I ricorrenti sostenevano altresì che la SCIA in sanatoria non si fosse perfezionata, in assenza di un espresso provvedimento comunale favorevole. Il Collegio ha preliminarmente esaminato la natura dell’attestazione del 14 gennaio 2015 quale provvedimento espresso conclusivo della procedura di sanatoria. Ha poi distinto le censure relative agli interventi sui prospetti da quelle riguardanti il cambio di destinazione d’uso da abitazione a box. Quanto ai prospetti, i ricorrenti avevano allegato soltanto la vicinitas, senza indicare uno specifico pregiudizio concreto e attuale derivante dalle opere. Quanto al cambio di destinazione d’uso, era pendente davanti al giudice civile una controversia relativa al riconoscimento di una servitù di passaggio carrabile e di manovra in favore dei proprietari dei garage, controversia ritenuta pregiudiziale rispetto alla decisione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha pronunciato sentenza non definitiva. Ha respinto le contestazioni preliminari dei controinteressati circa l’erroneità dello strumento di tutela, ritenendo che l’attestazione comunale del 14 gennaio 2015 costituisse il provvedimento espresso conclusivo della SCIA in sanatoria. Ha dichiarato inammissibili le censure relative agli interventi sui prospetti, poiché la mera vicinitas fonda la legittimazione a ricorrere ma non dimostra, da sola, l’interesse concreto e attuale all’annullamento: i ricorrenti non avevano specificato il pregiudizio prodotto da tali opere sulla loro sfera giuridica. Ha invece sospeso il giudizio, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., relativamente alle censure concernenti il cambio di destinazione d’uso da abitazione a box, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile sulla servitù di passaggio carrabile e manovra. Tale controversia è stata ritenuta tecnicamente pregiudiziale, poiché la sua decisione costituisce antecedente logico-giuridico necessario e potrebbe avere efficacia vincolante, evitando il rischio di contrasto tra giudicati. Le parti dovranno chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza civile. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
SCIA in sanatoria a intervento concluso; l’intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda
La procedura di SCIA in sanatoria richiede un provvedimento espresso dell’amministrazione; il silenzio non equivale né ad accoglimento né a rigetto automatico, ma configura silenzio-inadempimento. Il provvedimento espresso deve verificare la doppia conformità e determinare la sanzione pecuniaria.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
A differenza dell’art. 37, prevede espressamente che il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità abbia valore di diniego.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, dedotto dai ricorrenti ma non definito nel merito per la sospensione parziale e l’inammissibilità parziale del ricorso.
art. 100 c.p.c.
Fondamento dell’interesse ad agire, inteso come lesione concreta e attuale e come utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l’art. 100 c.p.c.
art. 79 c.p.a.
Fondamento processuale della sospensione necessaria del giudizio amministrativo in presenza di una causa pregiudiziale.
art. 295 c.p.c.
Impone la sospensione necessaria quando la decisione di altra controversia, pendente tra le stesse parti, costituisce antecedente tecnico-giuridico necessario ed è idonea a produrre effetti vincolanti, al fine di evitare conflitti tra giudicati.
art. 297, comma 1, c.p.c.
La prosecuzione del giudizio sospeso deve essere richiesta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale.
Massime di principio
- La procedura di SCIA in sanatoria prevista dall’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 si conclude validamente soltanto con un provvedimento espresso dell’amministrazione, previa verifica della doppia conformità urbanistico-edilizia e determinazione della sanzione pecuniaria; il silenzio dell’amministrazione non costituisce assenso né silenzio-rigetto, ma silenzio-inadempimento.
- Nei giudizi aventi a oggetto titoli edilizi o atti incidenti sul territorio, la vicinitas è idonea a fondare la legittimazione a ricorrere, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso: il ricorrente deve allegare e provare uno specifico pregiudizio concreto e attuale derivante dall’intervento contestato.
- La sospensione necessaria del giudizio amministrativo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnico-giuridica, ossia che la decisione di un’altra causa, pendente tra le stesse parti, costituisca antecedente logico-giuridico necessario e possa produrre effetti vincolanti o di giudicato nella causa amministrativa, così da prevenire il contrasto tra giudicati.
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