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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-388/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2024. — Golden Omega, S.A. contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Noord-Holland. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 1516 – Grassi ed oli e loro frazioni – Olio di pesce sotto forma di esteri etilici – Esterificazione di acidi grassi con etanolo – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 – Validità. — Causa C-388/23

Giurisprudenza europea62023CJ0388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la voce 1516 della NC non copre un olio di pesce trasformato in esteri etilici mediante etanolo, poiché i grassi e gli oli rilevanti ai fini di tale voce devono rimanere principalmente trigliceridi, cioè esteri di glicerolo e acidi grassi. Ha quindi confermato che la classificazione nella voce 2106 90 92, prevista dal regolamento di esecuzione 2019/1661, è conforme al diritto UE. La pronuncia è rilevante per la classificazione doganale di prodotti ittici ad alto contenuto di omega-3 destinati a ulteriore trasformazione industriale.

Classificazione doganale di un olio di pesce sotto forma di esteri etilici: la voce 1516 della NC non lo comprende e resta valida la classificazione della Commissione nel regolamento di esecuzione 2019/1661.

La questione giuridica

Se la voce 1516 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che comprende un olio di pesce trasformato in esteri etilici mediante esterificazione degli acidi grassi con etanolo, se tale processo imponga l’uso del glicerolo, se il prodotto debba essere escluso dalla voce 1516 e, conseguentemente, se il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661, che classifica un prodotto analogo nella voce 2106 90 92, sia valido.

Principio di diritto

La voce 1516 della nomenclatura combinata va interpretata nel senso che riguarda prodotti che restano essenzialmente grassi o oli, cioè sostanze formate principalmente da esteri di glicerolo e acidi grassi in forma di trigliceridi; ne consegue che un olio di pesce ottenuto per esterificazione degli acidi grassi con etanolo e costituito principalmente da esteri etilici non rientra in tale voce. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661, che classifica un prodotto di questo tipo nella voce 2106 90 92, non è invalido, perché la Commissione non ha modificato né la portata né il contenuto della voce 1516.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661
  • Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
  • Decisione 87/369/CEE

Classificazione doganale di un olio di pesce sotto forma di esteri etilici: voce 1516 NC e validità del regolamento 2019/1661

La Corte di giustizia, Sesta Sezione, si pronuncia in via pregiudiziale su una controversia tra una società esportatrice di oli di pesce e l’amministrazione doganale olandese. Il tema riguarda la corretta classificazione nella nomenclatura combinata di un prodotto ittico ottenuto per esterificazione con etanolo e, in via consequenziale, la validità di un regolamento di esecuzione della Commissione che lo classifica come altra preparazione alimentare.

Fatti e procedimento principale

Golden Omega S.A. commercializza una frazione di olio di pesce denominata "Fish Oil EE 1050", costituita da esteri etilici di acidi grassi. Nel 2019 l’ispettore dell’amministrazione tributaria olandese ha rilasciato un’informazione tariffaria vincolante classificando il prodotto nella sottovoce 2106 90 92 della NC, con dazio del 12,8%. La società ha contestato tale classificazione, sostenendo che il prodotto dovesse rientrare nella voce 1516 10 90, con dazio inferiore. Il giudice del rinvio ricorda che in un precedente contenzioso, relativo a una ITV del 2016, aveva accolto la tesi della società, ma successivamente la Commissione, dopo consultazione del comitato del codice doganale, ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661, che classifica un prodotto sostanzialmente identico nella voce 2106 90 92.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il rechtbank Noord-Holland chiede, in sostanza:

  • se la voce 1516 della NC contenga limitazioni quanto al tipo di esterificazione e alla sostanza utilizzata;
  • se, per rientrare nella voce 1516, l’olio animale debba essere esterificato con glicerolo;
  • se un olio animale esterificato con etanolo debba essere escluso dalla voce 1516;
  • se rilevi il grado di trasformazione subito dal prodotto;
  • se la risposta a tali quesiti incida sulla validità del regolamento di esecuzione 2019/1661.

Normativa rilevante e criteri interpretativi

La Corte richiama l’articolo 267 TFUE, la struttura della NC contenuta nel regolamento n. 2658/87 e la regola generale 1 per l’interpretazione della NC. Vengono inoltre considerati il testo della voce 1516, la sottovoce 2106 90 92 e le note esplicative del SA elaborate dall’OMD, in particolare quelle del capitolo 15 e della voce 1516. La Corte ribadisce che la classificazione doganale va effettuata in base alle caratteristiche e proprietà oggettive delle merci, lette alla luce del testo della voce e delle note pertinenti. Le note esplicative del SA non sono vincolanti, ma costituiscono un importante strumento interpretativo per l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune.

Ragionamento della Corte sulla voce 1516 NC

La Corte osserva che né la NC né le note esplicative definiscono espressamente i termini "grassi e oli". Ricorrendo al significato comune e alle note dell’OMD, rileva che tali sostanze sono normalmente costituite da esteri di glicerolo e acidi grassi, cioè trigliceridi. La voce 1516, pur riferendosi a grassi e oli parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, comprende comunque prodotti che restano grassi od oli, dunque principalmente trigliceridi. Le note esplicative alla voce 1516 confermano che i processi di interesterificazione e riesterificazione riguardano sempre trigliceridi. Ne segue che un prodotto costituito principalmente da esteri etilici, ottenuti a partire da etanolo e acidi grassi, non può essere classificato nella voce 1516. La Corte valorizza anche i pareri di classificazione dell’OMD del marzo 2018: il prodotto composto da trigliceridi riesterificati rientra nella voce 1516, mentre un prodotto consistente in esteri etilici di acidi grassi va classificato nella voce 2106.

Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661

Esaminando la quinta questione, la Corte rileva che il regolamento di esecuzione 2019/1661 classifica nella voce 2106 90 92 un prodotto identico a quello oggetto della controversia. La motivazione del regolamento afferma che la classificazione in voce 1516 è esclusa perché il prodotto è costituito principalmente da esteri etilici ottenuti per esterificazione con etanolo e non con glicerolo, e perché solo i trigliceridi riesterificati possono rientrare nella voce 1516. Poiché questa motivazione coincide con l’interpretazione corretta della voce 1516, la Commissione non ha alterato il contenuto o la portata della voce tariffaria e non ha ecceduto i propri poteri. La Corte conclude quindi che dall’esame delle questioni pregiudiziali non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento.

Dispositivo

La Corte dichiara che la voce 1516 della NC non comprende un olio di pesce sotto forma di esteri etilici ottenuto per esterificazione di acidi grassi con etanolo. Dichiara inoltre che l’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento tale da incidere sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661.

Implicazioni pratiche

La pronuncia è rilevante per gli operatori doganali e fiscali perché distingue nettamente tra oli/grassi in forma di trigliceridi e prodotti derivati in forma di esteri etilici. Ai fini tariffari, non basta che la materia prima sia un olio di origine animale o vegetale: conta la struttura chimica finale del prodotto e, in particolare, il fatto che resti un trigliceride o diventi un estere etilico."}]}final ունակումjson]()}]}*]} തുടരുന്നു to=final strict निकै

Come è indicizzato

Materieclassificazione doganaletariffa doganale comunenomenclatura combinataunione doganalevalidità degli atti di esecuzione

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