Cassazione Civile, Ordinanza n. 20557/2021 del 19/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di euro 110,20. Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la Prefettura aveva eccepito la tardività dell'opposizione e contestato il merito. All'udienza di prima comparizione l'opponente non era comparso e il giudice di pace aveva convalidato l'ordinanza, ritenendo insussistenti elementi di illegittimità del procedimento sanzionatorio. In appello, l'opponente deduceva nullità della decisione per difetto di motivazione e per mancata valutazione del legittimo impedimento del difensore, collegato alla sottrazione dell'autovettura avvenuta la mattina dell'udienza. Il tribunale respingeva l'appello, osservando che l'impedimento non era assoluto né imprevedibile e che l'autovettura era stata rimossa dopo l'orario di udienza, in presenza del difensore, il quale avrebbe potuto evitare l'evento e comunque utilizzare altri mezzi per comparire. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità per irregolarità nell'assegnazione del processo, asserita mancata comunicazione dell'astensione del giudice, pluralità irregolare dei giudici e mancata lettura immediata del dispositivo; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sulla mancata valutazione del legittimo impedimento e sulla decisione resa con motivazione contestuale; 3) nullità della decisione e del procedimento speciale ex L. n. 689/1981 e D.Lgs. n. 150/2011, con riproposizione delle doglianze di merito già svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le censure relative a presunte irregolarità tabellari o di composizione del collegio, perché prive di rilevanza idonea a determinare nullità della sentenza; ha inoltre ribadito che la sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. non è nulla se integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice, anche quando il cancelliere non abbia immediatamente effettuato l'annotazione del deposito. Quanto alle doglianze sul merito dell'opposizione alla sanzione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio ex artt. 22 e 23 L. n. 689/1981, l'ordinanza di convalida per mancata comparizione dell'opponente è sufficientemente motivata quando il giudice dia atto di avere esaminato la documentazione e di ritenerla inidonea a incidere sulla pretesa sanzionatoria, senza dover esaminare analiticamente tutte le censure. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente reiterativo delle precedenti doglianze. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la controparte non si è costituita; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 281-sexies c.p.c.
La sentenza pronunciata integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice deve ritenersi pubblicata; non è nulla per il solo omesso immediato deposito/annotazione da parte del cancelliere.
art. 22 L. n. 689/1981
Disciplina il giudizio di opposizione ai provvedimenti sanzionatori amministrativi.
art. 23 L. n. 689/1981
Nel giudizio di opposizione, la convalida dell'ordinanza-ingiunzione per mancata comparizione dell'opponente è legittima se il giudice valuta la documentazione e la ritiene inidonea a incidere sulla sanzione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura formulata secondo la vecchia nozione di omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione è inammissibile dopo la riforma del 2012, che ha ristretto il vizio denunciabile.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Le censure che contrastano con principi di diritto già affermati dalla Corte sono dichiarate inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 6 d.lgs. n. 150/2011
Richiamato dalla parte ricorrente quale norma del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa.
L. n. 689/1981
Quadro normativo generale della opposizione alle sanzioni amministrative richiamato dalla parte e dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'ordinanza di convalida per mancata comparizione dell'opponente è sufficiente se il giudice dà conto di aver esaminato la documentazione e di averla ritenuta non idonea a incidere sulla pretesa sanzionatoria; non è necessaria una motivazione analitica di tutte le contestazioni di merito.
- Il legittimo impedimento a comparire deve consistere in un impedimento assoluto, imprevedibile e indipendente dalla volontà della parte o del difensore; una mera difficoltà logistica o un inconveniente sopravvenuto non bastano.
- Nel processo definito ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la sentenza integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice è valida e pubblicata anche se il cancelliere non vi appone immediatamente la data e la firma del deposito.
- Le irregolarità nell'assegnazione tabellare del fascicolo o nella composizione del collegio, ove non incidano su specifici diritti processuali o sulla regolare costituzione del giudice, non determinano di per sé nullità della sentenza.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini previgenti; il controllo di legittimità è ristretto ai casi consentiti dalla nuova formulazione.
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