Sentenza n. 844/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione interdittiva antimafia e conseguente cancellazione dall'albo delle attività artigiane
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione antimafia adottata dalla Prefettura di Palermo, nonché il provvedimento di cancellazione dall'albo delle attività artigiane. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011, come modificato dal d.l. 152/2021, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere preceduto dal contraddittorio procedimentale. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 93, comma 7, del Codice antimafia e dell'art. 97 Cost., per la mancata assicurazione delle garanzie procedimentali. Infine, ha lamentato la violazione dell'art. 41 Cost., assumendo che l'atto, adottato senza previa comunicazione al titolare dell'impresa, avrebbe compromesso la continuità e la stabilità economica dell'attività produttiva.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. La decisione muove dalla distinzione tra comunicazione antimafia e informazione antimafia interdittiva. La comunicazione antimafia, prevista dall'art. 84, comma 2, del d.lgs. 159/2011, si limita ad attestare l'esistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, derivanti da una misura di prevenzione definitiva o da una condanna tipizzata; essa costituisce il risultato di un'attività amministrativa vincolata e non comporta alcuna valutazione discrezionale sull'attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa. L'informazione antimafia, prevista dall'art. 84, comma 3, ha invece natura discrezionale e richiede la valutazione di elementi fattuali sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso concreto, a seguito della richiesta della Camera di Commercio, la Prefettura ha acquisito un aggiornato casellario giudiziale dal quale risultava a carico del ricorrente una misura ostativa ai sensi dell'art. 67, non seguita da riabilitazione. Il Prefetto era quindi tenuto a rilasciare la comunicazione antimafia, senza poter valutare né l'attualità del pericolo né la condotta successiva dell'interessato. Il TAR ha escluso anche la violazione delle garanzie partecipative: l'art. 92-bis del Codice antimafia impone la comunicazione degli elementi sintomatici solo quando il Prefetto ritenga sussistenti i presupposti per un'informazione antimafia interdittiva, non quando debba adottare una comunicazione antimafia vincolata. La mancata partecipazione procedimentale è pertanto irrilevante nel caso deciso. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. 159/2011
cause di decadenza, sospensione o divieto
La sussistenza di una misura di prevenzione definitiva o di altra causa tipizzata determina le decadenze e i divieti previsti dalla legge, senza necessità di una valutazione discrezionale sull'attualità del pericolo.
art. 84 d.lgs. 159/2011
attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67
La comunicazione antimafia ha natura vincolata e accertativa; l'informazione antimafia comprende invece anche la valutazione di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.
art. 88 d.lgs. 159/2011
il rilascio della comunicazione antimafia liberatoria [...] è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica
La Prefettura deve verificare le risultanze della Banca Dati Nazionale Antimafia e attestare la presenza o l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67.
art. 92-bis d.lgs. 159/2011
il Prefetto dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa
Il contraddittorio procedimentale è previsto per il procedimento finalizzato all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, non per la comunicazione antimafia vincolata.
art. 93, comma 7, d.lgs. 159/2011
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha escluso la relativa violazione sulla base della natura vincolata della comunicazione antimafia.
art. 41 Cost.
Il richiamo alla libertà di iniziativa economica privata non impedisce l'applicazione delle conseguenze legali derivanti dall'accertamento di una causa ostativa antimafia tipizzata.
Massime di principio
- La comunicazione antimafia prevista dall'art. 84, comma 2, del d.lgs. 159/2011 è un provvedimento vincolato e meramente accertativo: una volta verificata la sussistenza di una causa tipizzata dall'art. 67, il Prefetto deve attestare la causa di decadenza, sospensione o divieto.
- La comunicazione antimafia si distingue dall'informazione antimafia interdittiva perché non richiede una valutazione discrezionale sull'attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa né l'apprezzamento di elementi sintomatici di collegamenti criminali.
- Il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92-bis del d.lgs. 159/2011 opera nel procedimento diretto all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, ma non è richiesto per l'adozione della comunicazione antimafia fondata sull'accertamento vincolato di una causa ostativa tipizzata.
- In assenza di riabilitazione, l'accertamento di una misura ostativa rilevante ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011 impone il rilascio della comunicazione antimafia interdittiva, senza che l'amministrazione possa valorizzare la condotta tenuta successivamente dall'interessato o l'eventuale attualità del pericolo.
- La cancellazione da un albo o registro amministrativo può conseguire direttamente all'accertamento della causa ostativa antimafia, quando tale conseguenza sia prevista dalla disciplina applicabile, senza che l'amministrazione debba compiere una distinta valutazione discrezionale sulla continuità dell'attività economica.
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