Sentenza n. 9324/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medvet S.r.l. il 31/3/2023: determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione degli obblighi di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti regionali di quantificazione delle somme dovute
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli atti di Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza delle Regioni, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, nonché le determinazioni delle Regioni Puglia ed Emilia-Romagna concernenti la quantificazione delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento. Con motivi aggiunti ha impugnato anche una successiva determinazione della Regione Puglia. In vista dell'udienza di merito, la società ha dichiarato di avere versato alla Regione la quota ridotta del 25 per cento prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l'inutilità di una pronuncia di annullamento, poiché è venuta meno per la ricorrente l'utilità concreta della decisione. Il Collegio ha tuttavia escluso la cessazione della materia del contendere: il pagamento non costituisce un evento satisfattivo della pretesa originaria, che consisteva nell'annullamento degli atti al fine di non corrispondere alcuna somma, né risulta intervenuto l'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di payback sanitario.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce il riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Richiamato quale ulteriore fonte degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
Il versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione relativa agli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; nel processo pendente, il pagamento può determinare il venir meno dell'interesse alla pronuncia demolitoria.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando una situazione nuova rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza.
Massime di principio
- Il pagamento dell'importo ridotto previsto da una disciplina sopravvenuta, quando estingue l'obbligazione oggetto della controversia e rende inutile una pronuncia di annullamento, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone un evento satisfattivo della pretesa azionata, quale l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato o altra piena soddisfazione della domanda; il mero pagamento dell'importo dovuto non integra tale fattispecie quando la domanda originaria mirava all'annullamento degli atti per evitare qualsiasi pagamento.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto e di diritto nuova rispetto alla proposizione del ricorso rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza, facendo venir meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta al giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →