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Ordinanza

Ordinanza n. 2744/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza istruttoriaRito elettorale

Atto impugnato: verbale di proclamazione degli eletti e atti delle operazioni elettorali del Comune di Lascari del 26 maggio 2026, contestati quanto alla validità dei voti scrutinati nelle sezioni n. 1 e n. 2, alla cifra elettorale delle liste e all’assegnazione dei seggi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Tre candidati non eletti della lista n. 1 hanno chiesto l’annullamento della proclamazione del Sindaco e dei consiglieri e la correzione del risultato elettorale, deducendo errori nella valutazione di specifiche schede e nell’attribuzione dei voti di lista nelle sezioni n. 1 e n. 2. Il risultato ufficiale attribuisce 1.227 voti alla lista n. 1 e 1.228 alla lista n. 2; in base a tale esito, alla lista collegata al Sindaco proclamato sono stati assegnati otto seggi su dodici e alla lista n. 1 i restanti quattro. I ricorrenti sostengono che la corretta attribuzione delle schede contestate potrebbe rendere prevalente la lista n. 1, determinare l’applicazione del riparto del 60 per cento dei seggi in suo favore e consentire la loro proclamazione come consiglieri. A sostegno delle contestazioni hanno prodotto dichiarazioni sostitutive di rappresentanti di lista e fac-simili riferiti a schede individuabili; risultano inoltre agli atti dichiarazioni di rappresentanti della lista avversaria.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né disposto l’annullamento o la correzione del risultato elettorale. Ha ritenuto che le dichiarazioni sostitutive, valutate insieme agli elementi di riscontro e alla ristrettezza dello scarto di un voto, costituiscano sufficienti principi di prova per attivare i poteri istruttori officiosi. Ha quindi disposto una verificazione, incaricando il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega, di acquisire i plichi delle schede scrutinate nelle sezioni n. 1 e n. 2 durante le elezioni del 24 e 25 maggio 2026, individuare le schede specificamente descritte nel secondo motivo di ricorso, acquisirne copia e formulare, nel contraddittorio delle parti, un avviso motivato sulla validità dei voti. Se dai controlli la lista n. 1 risultasse prevalente, il verificatore dovrà rideterminare anche la composizione del Consiglio in base all’art. 2, comma 5, della l.r. n. 35/1997. Le operazioni devono svolgersi con preavviso alle parti di almeno dieci giorni, con verbalizzazione e risposta alle osservazioni; vanno completate entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e la relazione deve essere depositata entro i successivi venti giorni. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che sussistono nel caso di specie i presupposti per disporre un approfondimento istruttorio mediante verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., da svolgersi secondo le seguenti modalità

    La verificazione è disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. quando gli elementi già acquisiti costituiscono un principio di prova idoneo a giustificare l’approfondimento istruttorio necessario a verificare le contestazioni elettorali. Il provvedimento richiama anche gli artt. 65 e 67 c.p.a. tra le disposizioni viste, senza attribuire loro una specifica interpretazione.

  • art. 2 l.r. 15 settembre 1997, n. 35

    ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35, trattandosi di Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l’Adunanza dei Presidenti ha attribuito alla lista n. 2, collegata al Sindaco proclamato, n. 8 seggi su 12, pari ai due terzi dei seggi, e alla lista n. 1 i restanti n. 4 seggi;

    Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la norma è applicata al riparto dei seggi in favore della lista collegata al Sindaco proclamato; se, all’esito della verificazione, la lista n. 1 risultasse invece prevalente, il verificatore dovrà rideterminare la composizione del Consiglio secondo il comma 5.

  • art. 2, comma 5, l.r. 15 settembre 1997, n. 35

    i ricorrenti, appartenenti alla lista n. 1, verrebbero proclamati consiglieri comunali qualora, a seguito di una diversa attribuzione dei voti di lista e di un diverso riparto dei seggi, la lista n. 1 risultasse prevalente sulla lista n. 2, con conseguente attribuzione del 60 per cento dei seggi alla lista n. 1 (pari a 7 seggi) ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. 15 settembre 1997, n. 35;

    Se la lista n. 1 risultasse prevalente, il comma 5 comporterebbe, secondo quanto rilevato dal TAR, l’attribuzione alla stessa del 60 per cento dei seggi, pari a sette seggi nel caso concreto.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    si considerano sufficienti principi di prova, idonei a rendere legittimo l’esercizio dei poteri istruttori conferiti dalla legge al giudicante, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da rappresentanti di lista anche in epoca successiva alla proclamazione dell’esito della consultazione, ed anche se gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle schede (T.A.R. Firenze Toscana sez. II, 18/09/2019, n. 1254; T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, 2/10/2019, n. 860), previa valutazione giudiziale della loro intrinseca attendibilità;

    Le dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista possono costituire un principio di prova sufficiente a giustificare l’esercizio dei poteri istruttori, anche se formate dopo la proclamazione e anche se il dichiarante non aveva contestato le schede durante lo spoglio; resta necessaria la valutazione giudiziale della loro attendibilità intrinseca.

Massime di principio

  • Nel contenzioso elettorale, dichiarazioni sostitutive di rappresentanti di lista possono costituire un principio di prova idoneo a giustificare l’esercizio dei poteri istruttori officiosi, anche se rese dopo la proclamazione e anche se i dichiaranti non avevano formulato contestazioni durante lo spoglio, purché il giudice ne valuti l’attendibilità intrinseca.
  • Quando contestazioni circostanziate su schede individuabili, corroborate da elementi di riscontro, potrebbero incidere sull’esito per effetto di uno scarto elettorale ristretto, il giudice può disporre una verificazione sulle sole schede contestate, garantendo il contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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