Regolamento (UE) 2026/1820
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1820 della Commissione, del 20 luglio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per alcune categorie di prodotti avicoli, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti. In particolare, introduce nuove restrizioni per tre zone definite negli Stati di Idaho, Pennsylvania e Utah, con effetto immediato. La modifica è adottata per proteggere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere, per alcune zone degli Stati Uniti, l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti dagli Stati Uniti. L’intervento riguarda specificamente tre nuove zone soggette a restrizioni nello Stato dell’Idaho, della Pennsylvania e dello Utah, individuate come US-2.1398, US-2.1399 e US-2.1400. La misura incide sugli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e vale dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli dagli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1820 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le condizioni di ingresso nell’Unione di determinate partite di origine animale provenienti dagli Stati Uniti. La misura si colloca nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, e risponde alla comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il principio secondo cui l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi è consentito solo se il paese o la zona di provenienza è inserito negli elenchi previsti dalla normativa di base. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/692 fissa le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite interessate. La modifica adottata mira a proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione alla luce dei nuovi focolai notificati dagli Stati Uniti.
Fatti epidemiologici considerati
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione, il 1° luglio 2026 e il 7 luglio 2026, la comparsa di tre nuovi focolai di HPAI nel pollame negli Stati dell’Idaho, della Pennsylvania e dello Utah. I focolai sono stati confermati tra il 23 giugno 2026 e il 6 luglio 2026 mediante analisi RT-PCR. Le autorità statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale per contenere e limitare la diffusione della malattia.
Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
Il regolamento interviene sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che disciplinano rispettivamente:
- l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame;
- l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Per gli Stati Uniti vengono aggiunte nuove voci riferite alle zone:
- US-2.1398, relativa al Canyon County, Stato dell’Idaho;
- US-2.1399, relativa al Delaware County, Stato della Pennsylvania;
- US-2.1400, relativa al Cache County, Stato dello Utah.
Ciascuna zona è descritta come area circolare con raggio di 10 km a partire da un punto geografico specifico indicato dalle coordinate GPS. Le date riportate nelle nuove voci corrispondono alle date di conferma dei focolai e segnano il riferimento temporale della restrizione.
Effetti pratici delle restrizioni
L’effetto sostanziale della modifica è la sospensione dell’autorizzazione all’ingresso nell’Unione, per le zone interessate, delle categorie di prodotti avicoli e di materiale germinale contemplate dagli allegati modificati. Per gli operatori economici e le autorità veterinarie nazionali ciò implica la necessità di verificare attentamente la zona di origine delle partite importate, nonché la corrispondenza tra certificazione sanitaria e elenchi UE aggiornati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento, in considerazione dei nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di importazione
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione.
Sospensione per tre nuove zone negli Stati Uniti
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, vengono aggiunte le zone US-2.1398, US-2.1399 e US-2.1400, con delimitazioni circolari di 10 km attorno a specifici punti in Idaho, Pennsylvania e Utah. Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, vengono aggiunte le corrispondenti restrizioni per le medesime zone.
Prodotti interessati e date di riferimento
Le nuove voci incidono sull’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le date richiamate nelle nuove voci sono il 23 giugno 2026 per US-2.1398, il 26 giugno 2026 per US-2.1399 e il 6 luglio 2026 per US-2.1400, in coerenza con le date di conferma dei focolai.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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