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Sentenza

Sentenza n. 13653/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Velletri n. 733/2025, depositata e resa pubblica il 15.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4780/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.09.2025

Giustizia amministrativa202601980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 733/2025, resa in funzione di giudice del lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 733/2025, notificata all'amministrazione il 10 settembre 2025. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto all'obbligo di conformarsi al titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza civile passata in giudicato. Il giudizio di ottemperanza è stato quindi esaminato nei limiti propri dell'attuazione del giudicato civile, senza svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, con conseguente obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo ed è limitato all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo, senza integrazione del contenuto della pronuncia né nuovi accertamenti di merito. Poiché il ricorrente aveva allegato l'inadempimento e l'amministrazione non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione del titolo, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna alle penalità di mora, ritenendola eventualmente proponibile in caso di perdurante inottemperanza mediante apposita richiesta. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso contro una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, resa anche in funzione di giudice del lavoro, quando l'amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo comando.
  • L'ottemperanza a una sentenza civile resa dal giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento dell'amministrazione e quest'ultima non fornisce chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta corretta esecuzione del giudicato, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere richiesta e valutata successivamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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