Sentenza n. 887/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento dell'ordinanza prot. n. -OMISSIS- emessa in data 03.05.2021 (pratica ispettorato n. -OMISSIS-) dal Comune di Firenze avente ad oggetto: “Ordine di demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell'art. 201, comma 1 Legge regionale n. 65 del 10/11/2014, ubicazione -OMISSIS-, Quartiere 1, pratiche correlate DIA -OMISSIS- e DIA -OMISSIS-”; degli atti tutti a detta ordinanza comunque presupposti, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino relativa a due canne fumarie o condotti installati in un cavedio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Firenze aveva ordinato la rimozione di due manufatti, qualificati come canne fumarie, e la rimessa in pristino. Hanno dedotto: l’erronea ricostruzione della situazione proprietaria e dell’ubicazione delle opere; la sufficienza degli elaborati allegati alle DIA; la natura di semplice condotto di evacuazione, privo di rilevanza edilizia; l’insussistenza della violazione del regolamento edilizio comunale; la necessità che il Comune annullasse previamente in autotutela le DIA perfezionatesi, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990; la mancata comunicazione di avvio del procedimento agli eredi, essendo il destinatario originario deceduto; l’omessa considerazione del deposito nel 2018 della rappresentazione dello stato legittimo; la violazione dell’affidamento maturato per il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere. Il Comune aveva contestato che la prima canna fumaria fosse stata realizzata sulla base di DIA non corrispondenti alla reale proprietà e che la seconda fosse priva di titolo edilizio, oltre che entrambe non conformi al regolamento edilizio. Il giudizio ha distinto tra la prima canna fumaria, oggetto di DIA e successiva variante, e il secondo manufatto, realizzato senza titolo e insistente sulla colonna d’aria di un cavedio appartenente a un terzo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Quanto alla prima canna fumaria, il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata previa rimozione in autotutela delle DIA perfezionatesi. La DIA, una volta perfezionata, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, equiparabile quoad effectum a un provvedimento espresso, e non può essere superata direttamente da un ordine repressivo senza il previo esercizio dell’autotutela decisoria nel rispetto dell’art. 21-nonies l. 241/1990. L’ordinanza è stata quindi annullata limitatamente a tale manufatto, con assorbimento delle ulteriori censure riferite alla prima opera. Quanto al secondo manufatto, il TAR ha respinto le censure: l’opera era pacificamente priva di titolo e insisteva sulla colonna d’aria del cavedio di proprietà di un terzo; ai sensi dell’art. 840 c.c., tale spazio appartiene al proprietario del suolo e, in assenza di un titolo legittimante l’utilizzo dello spazio sovrastante, il manufatto doveva essere rimosso, indipendentemente dalla sua qualificazione edilizia o dall’eventuale conformità al regolamento edilizio. La mancata comunicazione di avvio non ha comportato l’illegittimità dell’ordinanza nella parte relativa al secondo manufatto, trattandosi di esercizio di potere vincolato e non potendo il provvedimento avere contenuto diverso. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 201, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014
Le opere e interventi di cui all’articolo 136, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
Prevede il potere repressivo comunale di ordinare demolizione o rimozione delle opere eseguite in difformità, ma tale potere non può essere esercitato direttamente nei confronti di opere assistite da una DIA perfezionata senza la previa rimozione del titolo mediante autotutela.
art. 21-nonies l. 241/1990
La DIA perfezionata, in quanto titolo abilitativo valido ed efficace, può essere rimossa soltanto mediante annullamento d’ufficio nel rispetto dei presupposti dell’autotutela decisoria.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato nel quadro della regola secondo cui, per l’esercizio di un potere sanzionatorio repressivo vincolato relativo a opere abusive, la mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità del provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 840 c.c.
La proprietà del suolo si estende alla colonna d’aria sovrastante; in assenza di un titolo che legittimi l’occupazione o l’utilizzo di tale spazio, il manufatto installato nella colonna d’aria di un cavedio di proprietà altrui deve essere rimosso.
Massime di principio
- La DIA, una volta perfezionatasi per effetto del decorso del termine previsto dalla legge, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, equiparabile quoad effectum a un provvedimento espresso; pertanto, un’opera realizzata sulla sua base non può essere colpita direttamente da un ordine repressivo senza la previa rimozione della DIA mediante annullamento d’ufficio nel rispetto dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
- L’amministrazione che intenda reprimere un’opera assistita da una DIA perfezionata deve previamente esercitare il potere di autotutela decisoria sul titolo, anche quando contesti la non corretta rappresentazione della proprietà o dei presupposti dell’intervento.
- Un manufatto privo di titolo edilizio, installato nella colonna d’aria sovrastante un cavedio appartenente a un terzo, deve essere rimosso in assenza di un titolo che legittimi l’utilizzo dello spazio, indipendentemente dalla sua qualificazione edilizia e dall’eventuale conformità alle prescrizioni del regolamento edilizio.
- Nell’esercizio di un potere sanzionatorio edilizio vincolato, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordine repressivo quando, per la natura dell’abuso e l’assenza del titolo legittimante, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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