Cassazione Penale, Sentenza n. 20951/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per la determinazione illegale della pena da parte della Corte d'appello: il ricorrente denunciava che la Corte, nel rideterminare la pena per il reato di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente (marijuana, kg 31,500), aveva individuato una pena base (anni 6 e mesi 6 e Euro 30.000 di multa) superiore al massimo edittale vigente per le cd. droghe "leggere" (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990 revissuto dalla Corte Cost. n.32/2014), e quindi aveva commisurato la pena in modo illegale. Il motivo invocava violazione degli artt. 132 e 133 c.p., dell'art. 627 c.p.p. e dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo illegale la pena detentiva così come rideterminata dalla Corte d'appello in quanto basata su parametri edittali non conformi al vigente regime normativo per le droghe "leggere" (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990, con delta edittale 2-6 anni). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio sulla determinazione della pena, dovendo questa essere rimodulata secondo i corretti limiti edittali e tenendo conto dell'assenza di circostanze aggravanti speciali nel capo di imputazione.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (comma 4 e richiamo al comma 1)
La Corte ha ritenuto che, per la detenzione di marijuana e altre droghe "leggere", si applichi il delta edittale rivissuto ex tunc in seguito alla sentenza della Corte Cost. n.32/2014, con pena della reclusione da 2 a 6 anni; pertanto la pena base adottata dalla Corte d'appello (anni 6 e mesi 6) eccedeva il massimo edittale applicabile (6 anni) per la fattispecie di cui al comma 4.
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006, n. 49 (modifica art. 73)
La modifica introdotta dal 2005/2006 ha aumentato i limiti edittali; tale novella è stata in parte dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost. n.32/2014 e non può quindi essere utilizzata per aumentare i parametri di commisurazione della pena per le droghe leggere.
Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014
Ha dichiarato l'incostituzionalità della disciplina sanzionatoria indifferenziata, determinando la "riviviscenza" del precedente regime edittale (con effetti ex tunc) per le droghe leggere e quindi l'applicazione dei minori limiti previsti dall'art. 73, comma 4.
Sezioni Unite, sent. n. 33040 del 26/2/2015 (Jazouli)
Ha affermato che è illegale la pena determinata sulla base dei limiti edittali introdotti dalla novella del 2006 (poi ritenuta incostituzionale), anche qualora la pena concretamente inflitta rientri nei limiti della formulazione anteriore alla novella; pertanto il criterio di commisurazione deve rispettare i limiti rivissuti dalla Corte Cost.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Richiamati come principi generali della determinazione della pena (individualizzazione e limiti edittali); la Corte ha rilevato la violazione dei parametri di commisurazione previsti da tali articoli laddove il giudice ha utilizzato un parametro edittale superiore al massimo vigente.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme indicate nel motivo di ricorso in relazione ai profili di violazione procedurale e di motivazione relativi alla determinazione della pena in sede di rinvio.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Articolo richiamato in relazione ai motivi di cassazione (vizio di legge nella motivazione o errata applicazione della norma penale), che ha giustificato l'esame della questione di illegittimità della pena.
art. 620, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma citata nella requisitoria del Procuratore generale come possibile base per annullare senza rinvio e rideterminare la pena; tuttavia la Corte ha scelto il rinvio ad altra Sezione per una nuova determinazione della pena.
Massime di principio
- Quando una norma sanzionatoria è stata "rivissuta" da una sentenza di incostituzionalità con efficacia ex tunc, il giudice deve applicare i limiti edittali effettivamente vigenti dopo tale pronuncia e non quelli introdotti dalla novella dichiarata incostituzionale.
- È illegale la determinazione della pena che si fondi su limiti edittali non più validi per effetto di sentenze costituzionali (anche se la pena concreta sembra rientrare nei vecchi limiti): la Cassazione annulla e impone la rideterminazione secondo i corretti parametri.
- In caso di annullamento parziale (es. assolvere per un capo e rideterminare la pena per altro capo), il giudice del rinvio deve rispettare il vigente quadro normativo sostanziale e motivare l'applicazione dei parametri di pena, evitando di assumere aumenti edittali non consentiti.
- L'assenza di circostanze aggravanti speciali nel capo di imputazione limita la commisurazione entro la forbice edittale propria della fattispecie base; non è lecito aumentare la pena oltre il massimo previsto per la specifica tipologia di droga.
- La Cassazione può, a seconda dei casi, annullare con rinvio per nuovo giudizio o annullare senza rinvio e rideterminare la pena (art. 620 c.p.p.); la scelta dipende dagli elementi di fatto e di diritto residui da valutare dal giudice di merito.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite costituisce orientamento vincolante sul punto che vieta l'uso dei parametri modificati poi dichiarati incostituzionali nella fase di commisurazione della pena.
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