Sentenza del 22/03/2022 n. 1378 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Avviso di accertamento IMU - Requisito oggettivo - Esenzione pagamento dell'IMU - Immobili realizzati da società costruttrice - Immobili merce - Presentazione della dichiarazione di variazione - Mancante - Esonero IMU - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'esonero dal pagamento dell'IMU per immobili realizzati dalla società e destinati alla vendita (immobili-merce). La società non ha presentato la dichiarazione di variazione/declarante prevista per fruire dell'esenzione. La questione centrale è se l'omessa presentazione della specifica dichiarazione annulli il diritto all'agevolazione, anche se il Comune era comunque a conoscenza della destinazione degli immobili.
La decisione
I giudici hanno confermato che l'assenza della dichiarazione obbligatoria fa perdere la possibilità di beneficiare dell'esenzione IMU per gli immobili-merce. È richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato l'esistenza di un preciso onere dichiarativo per gli immobili merce, previsto a pena di decadenza (secondo il d.l. n. 102/2013, co. 5-bis). Fino all'entrata in vigore della legge n. 160/2019 (quindi per le annualità anteriori al 2020) la mancata presentazione della dichiarazione determinava la perdita del beneficio. La legge 160/2019 ha poi previsto l'obbligo dichiarativo a partire dal 2022, ma senza replicare espressamente la sanzione di decadenza prevista dal d.l. 102/2013. In sostanza, l'accertamento IMU è stato confermato per omissione della dichiarazione e l'esenzione è stata esclusa.
Norme richiamate
D.L. n. 102/2013, art. 2, co. 5-bis
Stabilisce l'obbligo di presentare una specifica dichiarazione tramite il modello ministeriale approvato dal D.M. 30 ottobre 2012 per poter fruire dell'agevolazione; la disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza come prevedente decadenza a pena di perdita del beneficio in caso di omissione.
Legge n. 160/2019, art. 1, co. 769
Prevede l'obbligo dichiarativo per gli immobili che beneficiano dell'esenzione IMU a decorrere dal 2022; la norma impone l'obbligo ma, rispetto al d.l. 102/2013, la giurisprudenza ha ritenuto che non riproduca espressamente la sanzione di decadenza.
Massime di principio
- Per gli immobili costruiti e detenuti come "immobili-merce" destinati alla vendita, il contribuente deve presentare la dichiarazione specifica per poter ottenere l'esenzione IMU; l'omissione può comportare la perdita del beneficio.
- La mera conoscenza da parte del Comune della destinazione degli immobili non sostituisce l'onere dichiarativo: la forma dichiarativa prevista è indispensabile per far valere l'agevolazione.
- Per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 160/2019 (fino all'anno 2019) la mancata dichiarazione determinava la decadenza dal beneficio secondo il d.l. 102/2013; successivamente (decurente 2022) permane l'obbligo dichiarativo ma la relativa disciplina sanzionatoria va verificata caso per caso, essendo mutata la formulazione normativa.
- Occorre usare il modello ministeriale previsto (D.M. 30/10/2012) quando la norma lo richiama; attenersi a termini e modalità formali per evitare la perdita dell'esenzione.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente la destinazione degli immobili e, se omessa la dichiarazione, valutare rimedi procedurali/impugnativi tempestivi (es. ricorsi nei termini, istanze di autotutela) ma non può contare sulla conoscenza informale del Comune quale sostituto dell'adempimento formale.
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