Cassazione Penale, Sentenza n. 27460/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Franchitti era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere, in qualità di amministratore unico di Immobilgorla s.r.l., distratto somme dalle casse sociali per un importo complessivo di circa 37.500 euro nel periodo 2004-2012; assolto invece per bancarotta documentale fraudolenta. In cassazione l'imputato ha proposto due motivi: (1) travisamento di prova e vizio di motivazione rispetto alla valutazione della documentazione prodotta a dimostrazione del pagamento in contanti di euro 35.000 al Comune di Milano per oneri di urbanizzazione (nonché di altra somma destinata a spese di conservazione documenti), sostenendo che il documento prodotto (attestazione di inizio lavori) insieme a dichiarazioni testimoniali e alla mancata insinuazione del Comune al passivo dimostrerebbero l'utilizzo legittimo delle somme; (2) vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo: contestava che al momento del prelievo (2005) la società non fosse ancora insolvente e che l'imputato non potesse prevedere il futuro dissesto, per cui non sarebbe ravvisabile il dolo richiesto per la bancarotta distrattiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perche la difesa ha reiterato censure già valutate in sede di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte d'appello; il documento prodotto è stato correttamente qualificato come mera attestazione di inizio lavori e non come quietanza di pagamento e la firma del funzionario attesta solo la ricezione del modulo. Anche sul secondo motivo la Cassazione ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito: per la bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessario dimostrare che la condotta abbia causato il dissesto o che l'agente volesse il fallimento; è sufficiente la consapevole destinazione delle risorse a fini estranei alla garanzia patrimoniale della società (dolo generico). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato rigettato; alla pronuncia di rigetto segue la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; nel caso la Corte osserva che il ricorrente ha formulato le censure nei limiti richiesti senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di travisamento della prova: la Suprema Corte ricorda che, in caso di doppia conforme, il motivo per travisamento ai sensi di questa disposizione è ammissibile solo se si dimostra che il dato probatorio ritenuto travisato è stato per la prima volta introdotto nella motivazione della sentenza di secondo grado; nel caso non sussiste tale condizione
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per gli effetti della pronuncia di rigetto del ricorso in cassazione: conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali
Massime di principio
- In sede di cassazione non è sufficiente reiterare le censure già proposte in appello: il ricorrente deve confrontarsi in modo critico e specifico con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è manifestamente infondato
- La cosiddetta 'doppia conforme' limita il sindacato della Corte di Cassazione sul travisamento della prova: il vizio può essere dedotto solo se il presunto elemento travisato è stato per la prima volta valorizzato nella motivazione di secondo grado
- Un documento amministrativo di inizio lavori non equivale automaticamente a una quietanza di pagamento: per provare un versamento è necessaria documentazione idonea e specifica (ricevute, quietanze, contabilita specifica)
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare che l'agente volesse il fallimento o che prevedesse lo stato di insolvenza al momento della distrazione; rileva la consapevole destinazione delle risorse a fini estranei alla garanzia patrimoniale
- Il tempo in cui è stata commessa la distrazione non esclude la rilevanza penale qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento in seguito: fatti anteriori al dissesto possono essere penalmente rilevanti
- Le dichiarazioni testimoniali o elementi di prova offerti dalla difesa devono essere contestati e integrate in modo puntuale per incidere sull'impianto probatorio complessivo; una critica parziale a singoli elementi non basta se il restante compendio probatorio mantiene coerenza e persuasività
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