Sentenza n. 1554/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del P.E.I. approvato in data 17.11.2025, rilasciato in copia unitamente al verbale G.L.O. in data 19.01.2026, nonché di tutti gli atti conseguenti e/o connessi; nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno, secondo il rapporto uno/uno, per tutta la durata dell’orario scolastico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte relativa all'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
La controversia
Il genitore ha impugnato il PEI approvato il 17 novembre 2025, successivamente rilasciato unitamente al verbale GLO, deducendo la contraddittorietà dell'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno rispetto alla contestuale indicazione secondo cui sarebbe stata consigliabile la copertura totale delle ore scolastiche. È stato chiesto l'annullamento del PEI e il riconoscimento del diritto del minore, affetto da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, a essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per l'intero orario scolastico. La domanda cautelare era stata accolta in sede monocratica, con ordine all'istituto di riesaminare il provvedimento e di riformulare il PEI, assegnando le ore necessarie alla piena integrazione scolastica, auspicabilmente per l'intero orario frequentato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere senza esaminare le eccezioni processuali dell'amministrazione e senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità originaria del PEI. La decisione è stata determinata dal riesame spontaneo dell'istituto scolastico, che, tenendo conto della gravità della patologia, ha riformulato il PEI sulla base della proposta del GLO del 4 febbraio 2026, prevedendo la copertura dell'intero orario scolastico mediante un insegnante di sostegno, pari a 30 ore settimanali. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda procedimentale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, ricorrendone i presupposti.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
disabilità qualificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992
Individua la condizione di disabilità grave rilevante per la richiesta di sostegno scolastico.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52
È richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio avente a oggetto l'assegnazione delle ore di sostegno scolastico, l'amministrazione scolastica riesamina spontaneamente il PEI e adotta una nuova determinazione integralmente favorevole alla posizione fatta valere, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta rideterminazione amministrativa favorevole può rendere superfluo l'esame delle eccezioni processuali e della legittimità originaria dell'atto impugnato, se la controversia risulta integralmente definita dal nuovo provvedimento.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'evoluzione favorevole del procedimento amministrativo, le spese di lite possono essere compensate in ragione delle concrete modalità della vicenda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →