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Sentenza

Sentenza n. 1554/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - del P.E.I. approvato in data 17.11.2025, rilasciato in copia unitamente al verbale G.L.O. in data 19.01.2026, nonché di tutti gli atti conseguenti e/o connessi; nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno, secondo il rapporto uno/uno, per tutta la durata dell’orario scolastico;

Giustizia amministrativa202600699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte relativa all'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

La controversia

Il genitore ha impugnato il PEI approvato il 17 novembre 2025, successivamente rilasciato unitamente al verbale GLO, deducendo la contraddittorietà dell'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno rispetto alla contestuale indicazione secondo cui sarebbe stata consigliabile la copertura totale delle ore scolastiche. È stato chiesto l'annullamento del PEI e il riconoscimento del diritto del minore, affetto da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, a essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per l'intero orario scolastico. La domanda cautelare era stata accolta in sede monocratica, con ordine all'istituto di riesaminare il provvedimento e di riformulare il PEI, assegnando le ore necessarie alla piena integrazione scolastica, auspicabilmente per l'intero orario frequentato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere senza esaminare le eccezioni processuali dell'amministrazione e senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità originaria del PEI. La decisione è stata determinata dal riesame spontaneo dell'istituto scolastico, che, tenendo conto della gravità della patologia, ha riformulato il PEI sulla base della proposta del GLO del 4 febbraio 2026, prevedendo la copertura dell'intero orario scolastico mediante un insegnante di sostegno, pari a 30 ore settimanali. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, ricorrendone i presupposti.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    disabilità qualificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992

    Individua la condizione di disabilità grave rilevante per la richiesta di sostegno scolastico.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati

    Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52

    È richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio avente a oggetto l'assegnazione delle ore di sostegno scolastico, l'amministrazione scolastica riesamina spontaneamente il PEI e adotta una nuova determinazione integralmente favorevole alla posizione fatta valere, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta rideterminazione amministrativa favorevole può rendere superfluo l'esame delle eccezioni processuali e della legittimità originaria dell'atto impugnato, se la controversia risulta integralmente definita dal nuovo provvedimento.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'evoluzione favorevole del procedimento amministrativo, le spese di lite possono essere compensate in ragione delle concrete modalità della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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