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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28275/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per rapina aggravata (tribunale di Pavia, 31/03/2021) con censure sulla validità delle attività di individuazione/ricognizione della persona (presunta identificazione mediante album fotografico e attività investigative pregresse), sull'utilizzabilità della deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria (art. 195, comma 4 c.p.p.), sulla presunta contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa, sull'omessa motivazione circa l'elemento soggettivo del reato e l'omessa valutazione di elementi favorevoli all'imputato, oltre a contestazioni sulla sussistenza delle aggravanti (uso di arma e pluralità di persone).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure reiterative e non rapportate puntualmente alla motivazione di merito; ha confermato che l'individuazione fotografica effettuata nelle indagini, se confermata in dibattimento dal teste, è un mezzo di prova atipico valutabile liberamente dal giudice (non rientra necessariamente nella nozione formale di "ricognizione personale" ex art. 213 c.p.p.) e che la deposizione dell'ufficiale di p.g. non era esclusa dall'art. 195, comma 4, perché il teste ha riferito circostanze direttamente percepite. Ha ritenuto manifestamente infondate le obiezioni sull'attendibilità della persona offesa e sull'omessa valutazione delle prove favorevoli, nonché generiche le censure sulle aggravanti (l'escoriazione alla mano è compatibile con l'uso di un oggetto atto ad offendere e la mancata individuazione del complice non esclude l'aggravante della pluralità). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa.

Norme richiamate

  • art. 213 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che l'attività di individuazione fotografica svolta in fase investigativa e confermata in dibattimento non costituisce necessariamente una "ricognizione personale" formale ex art. 213, sensu stretto; resta comunque mezzo di prova valutabile dal giudice secondo il principio di non tassatività dei mezzi di prova e in base all'attendibilità del teste.

  • art. 214 c.p.p.

    Richiamato insieme ad art. 213 nell'ambito delle censure sull'individuazione; la Corte ha implicitamente escluso che la mancata osservanza delle garanzie previste renda automaticamente inutilizzabile l'accertamento fotografico, fermo restando il potere del giudice di valutare l'attendibilità.

  • art. 191 c.p.p.

    Censito dal ricorrente in relazione alle modalità delle attività investigative; la pronuncia non sviluppa un'interpretazione autonoma ma ingloba la questione nella valutazione complessiva sull'utilizzabilità dell'individuazione fotografica e sulla necessità di interesse per la cassazione.

  • art. 195, comma 4, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto non applicabile il divieto invocato perché l'ufficiale di p.g. ha riferito circostanze direttamente percepite (ovvero che la persona offesa gli aveva mostrato autonomamente su telefono/FB la foto dell'aggressore), quindi non mera conoscenza di fatti avvenuti per sentito dire idonea a inficiare la testimonianza.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla presunta contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata e che il ricorrente non abbia confutato puntualmente la motivazione stessa, per cui la doglianza è inammissibile.

  • art. 628, comma 3, n. 1 c.p.

    In tema di aggravanti per rapina, la Corte ha ritenuto che l'escoriazione alla mano sia compatibile con l'uso di un oggetto atto ad offendere e che la mancata completa identificazione di ulteriori partecipanti non esclude l'aggravante della pluralità di persone, purché la ricostruzione della vittima sia ritenuta credibile.

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica effettuata in fase investigativa, anche se priva di tutte le formalità proprie della ricognizione personale, può essere valutata come mezzo di prova atipico: la sua ammissibilità e valore probatorio dipendono dall'attendibilità del teste e dalla valutazione del giudice.
  • La mera violazione formale delle modalità di ricognizione non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova; occorre che il ricorso dimostri in che modo tale violazione abbia inciso sulla genuinità o sull'attendibilità dell'accertamento.
  • La deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria non è esclusa a priori dall'art. 195, comma 4, se il teste riferisce fatti direttamente percepiti (non meri riferimenti o pettegolezzi), potendosi distinguere tra conoscenza diretta e conoscenza per sentito dire.
  • In Cassazione è necessario sviluppare censure nuove e rapportarle puntualmente alla motivazione di merito; la reiterazione di argomentazioni già esaminate e respinte senza una critica specifica porta all'inammissibilità per carenza d'interesse o per manifesta infondatezza.
  • Le incongruenze marginali nella versione della persona offesa possono essere valutate dai giudici di merito alla luce delle difficoltà linguistiche o del tempo trascorso; tali valutazioni di merito non sono agevolmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
  • La sussistenza di aggravanti (uso di arma, più persone) può essere riconosciuta anche in assenza di identificazione precisa dell'arma o di tutti i partecipanti, quando la ricostruzione complessiva, affidata alla vittima e confermata da altri elementi, lo giustifichi.

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