Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/03/2018 n. 1815 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - IVA, IRPEF, IRAP e relative addizionali - Prescrizione decennale - Canone RAI - Prescrizione quinquennale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il termine di prescrizione applicabile alla riscossione di IVA, IRPEF, IRAP e relative addizionali dopo che l'accertamento era divenuto definitivo, nonché al canone RAI. Il contribuente sosteneva l'applicabilità della prescrizione quinquennale, mentre per i tributi erariali l'orientamento richiamato individua il termine ordinario decennale.

La decisione

Per IVA, IRPEF, IRAP e relative addizionali, il credito erariale derivante da un accertamento definitivo si prescrive in dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrenti dalla definitività dell'accertamento o dall'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato. Non si applica né il termine di decadenza dell'art. 57 del d.P.R. 633/1972, relativo alla notifica degli avvisi, né la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., poiché ciascun periodo d'imposta genera un'obbligazione autonoma. Per il canone RAI si applica invece la prescrizione quinquennale. In assenza di ulteriori elementi sul dispositivo concreto, l'esito deve essere inteso come accoglimento della distinzione tra i diversi termini: favorevole al contribuente solo per eventuali canoni RAI prescritti o per tributi erariali non raggiunti da atti interruttivi nel decennio.

Norme richiamate

  • Art. 57 del d.P.R. 633/1972

    Prevede termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di rettifica e di accertamento IVA; non disciplina la prescrizione del credito dopo la definitività dell'accertamento.

  • Art. 43 del d.P.R. 600/1973

    Riguarda i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e non determina il termine di prescrizione della riscossione dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

  • Art. 2946 c.c.

    Stabilisce il termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile ai crediti per IVA, IRPEF, IRAP e addizionali derivanti da accertamenti definitivi.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    Prevede la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche, ma non si applica ai singoli debiti tributari annuali, che derivano autonomamente dalla verifica dei presupposti impositivi.

Massime di principio

  • Quando un accertamento tributario diventa definitivo, per IVA, IRPEF, IRAP e addizionali il termine ordinario da verificare è normalmente decennale, salvo atti interruttivi validamente notificati.
  • Il termine di decadenza per notificare l'accertamento non coincide con il termine di prescrizione per riscuotere un credito già definitivamente accertato.
  • Ogni atto interruttivo tempestivamente notificato può far decorrere un nuovo termine di prescrizione; occorre quindi ricostruire cronologicamente tutti gli atti ricevuti.
  • La prescrizione quinquennale non si applica automaticamente a tutte le somme dovute annualmente: è necessario stabilire se si tratta di prestazioni periodiche o di obbligazioni tributarie autonome.
  • Per il canone RAI il termine indicato è quinquennale; la verifica deve concentrarsi sulla data di scadenza e sugli eventuali atti interruttivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.