Sentenza n. 4925/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza sindacale n. 4 del 7 novembre 2022 notificata il giorno 8 novembre 2022, con la quale al ricorrente è stato ordinato, in qualità di proprietario dell’appartamento sito in San Prisco (CE), meglio indicato in ricorso, di eseguire le opere di sicurezza ivi indicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di messa in sicurezza della copertura di un appartamento e di eliminazione dei pericoli per l'incolumità pubblica e privata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l'ordinanza sindacale con cui gli era stato ordinato di mettere in sicurezza la copertura dell'immobile, al fine di evitare danni ai solai intermedi e rischi per gli occupanti e per i fruitori delle strutture adiacenti, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando di avere provveduto nelle more alla messa in sicurezza dell'immobile. La rinuncia è stata notificata al Comune almeno dieci giorni prima dell'udienza; il Comune non si è opposto all'estinzione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo rispettate le formalità previste dall'art. 84 c.p.a. La rinuncia era stata sottoscritta personalmente dalla parte, depositata e notificata alla controparte nel termine previsto; il Comune, parte interessata alla prosecuzione, non si è opposto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione del giudizio conseguente al comportamento collaborativo del ricorrente.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia... Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando è formalmente valida, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non vi è opposizione delle parti interessate alla prosecuzione; le spese possono essere compensate dal collegio in relazione alle circostanze del caso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, depositata e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, comporta l'estinzione del giudizio se le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono.
- In caso di rinuncia al ricorso, il giudice può compensare le spese di lite, in deroga alla regola della loro imputazione al rinunciante, quando le circostanze concrete e il comportamento collaborativo delle parti lo giustifichino.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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