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Sentenza

Sentenza n. 908/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di riesame in autotutela del divieto di detenzione di armi e munizioni adottato il 19 marzo 2015

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Trapani, il 28 marzo 2025, un’istanza di riesame in autotutela diretta a ottenere la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni disposto nel 2015. L’istanza era fondata sul decorso di un ampio periodo di tempo e su sopravvenienze processuali riguardanti il richiedente. Non avendo ricevuto risposta, il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio, sostenendo l’esistenza di un obbligo giuridico della Prefettura di pronunciarsi sull’istanza, anche in ragione del carattere tendenzialmente perpetuo del divieto previsto dall’art. 39 TULPS.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura di Trapani ha adottato il provvedimento del 7 ottobre 2025, respingendo l’istanza di riesame e facendo così venir meno l’inerzia contestata. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del divieto originario né il contenuto reiettivo del provvedimento sopravvenuto. Le spese sono state tuttavia poste a carico del Ministero resistente, poiché l’amministrazione ha adottato il provvedimento dovuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, richiamata dal ricorrente per censurare l’inerzia sulla richiesta di riesame.

  • art. 117 c.p.a.

    Prevede il rito speciale per l’azione avverso il silenzio, utilizzato dal ricorrente.

  • art. 39 TULPS

    È indicato dal ricorrente in relazione al carattere tendenzialmente perpetuo del divieto di detenzione di armi; il TAR non ne esamina il merito applicativo.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull’istanza rimasta inizialmente inevasa fa venir meno l’inerzia amministrativa e determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’azione avverso il silenzio, senza necessità di esaminare il merito del provvedimento sopravvenuto.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando l’amministrazione provvede solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico se la condotta processuale evidenzia che il ricorso si è reso necessario per ottenere l’adozione del provvedimento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioAutotutelaTermini e notificazione del ricorsoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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