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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6179/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)

La controversia

La società ricorrente, dopo avere assunto l’attivo di una società fallita a seguito di concordato fallimentare, agì per recuperare crediti che assumeva trasferiti alla stessa. La banca convenuta eccepì il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere ceduto il ramo d’azienda e le relative situazioni passive alla società poi intervenuta; la ricorrente estese quindi la domanda nei confronti di quest’ultima. Il tribunale rigettò le domande. In appello, la società formulò specifiche censure contro i capi espressamente rigettati e ripropose le questioni e le istanze istruttorie non esaminate in primo grado. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1500/2017, depositata il 13 luglio 2017, dichiarò inammissibile il gravame quanto alla posizione della società intervenuta, ritenendo necessario uno specifico motivo d’appello anche per denunciare l’omessa decisione. Con un unico motivo, la ricorrente denunciò violazione degli artt. 342, 346 e 112 c.p.c., sostenendo che, in caso di omessa pronuncia, è sufficiente riproporre espressamente la domanda o questione non esaminata, mentre lo specifico motivo d’impugnazione è necessario soltanto contro un rigetto espresso o implicito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha escluso che esistesse un orientamento consolidato conforme alla regola applicata dalla Corte d’appello e ha richiamato l’indirizzo secondo cui, se una domanda o un’eccezione non è stata esaminata, è sufficiente riproporla espressamente in appello; lo specifico motivo è invece necessario quando vi sia stato un rigetto espresso o implicito. La medesima regola vale per le domande non esaminate: un motivo specifico presuppone una motivazione da censurare e l’omessa pronuncia non comporta la regressione al primo giudice, potendo il giudice d’appello decidere direttamente. La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Infatti, la proposizione di un motivo specifico di appello ha senso solo ove vi sia una motivazione da censurare, non invece nel caso di decisione meramente omessa; in secondo luogo, l’omessa pronuncia non comporta una regressione della causa al giudice di primo grado, per cui il giudice di appello, una volta rilevato il vizio, può decidere direttamente sulle domande ed eccezioni rimaste senza decisione nel grado precedente;

    Il motivo specifico d’appello serve a censurare una decisione motivata, espressa o implicita; se la pronuncia è stata omessa, è sufficiente riproporre espressamente la domanda o l’eccezione non esaminata e il giudice d’appello può deciderla direttamente.

  • art. 346 c.p.c.

    Infatti, la proposizione di un motivo specifico di appello ha senso solo ove vi sia una motivazione da censurare, non invece nel caso di decisione meramente omessa; in secondo luogo, l’omessa pronuncia non comporta una regressione della causa al giudice di primo grado, per cui il giudice di appello, una volta rilevato il vizio, può decidere direttamente sulle domande ed eccezioni rimaste senza decisione nel grado precedente;

    Le domande e le eccezioni non esaminate in primo grado possono essere riproposte espressamente in appello senza uno specifico motivo di censura; la disposizione si distingue dall’onere d’impugnare un rigetto espresso o implicito.

  • art. 112 c.p.c.

    Infatti, la proposizione di un motivo specifico di appello ha senso solo ove vi sia una motivazione da censurare, non invece nel caso di decisione meramente omessa; in secondo luogo, l’omessa pronuncia non comporta una regressione della causa al giudice di primo grado, per cui il giudice di appello, una volta rilevato il vizio, può decidere direttamente sulle domande ed eccezioni rimaste senza decisione nel grado precedente;

    L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione non equivale a un rigetto da sottoporre a specifica censura: la parte può riproporre espressamente quanto non deciso e il giudice d’appello può pronunciarsi direttamente.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado omette di esaminare una domanda o un’eccezione, la parte interessata può riproporla espressamente in appello senza formulare uno specifico motivo di censura; tale onere sussiste invece se la domanda o l’eccezione è stata rigettata, anche implicitamente.
  • L’onere di specificità del motivo d’appello presuppone una decisione e una motivazione suscettibili di censura; la mera omissione di pronuncia non richiede la formulazione di una critica a una motivazione inesistente.
  • Rilevata l’omessa pronuncia, il giudice d’appello può decidere direttamente la domanda o l’eccezione rimasta senza esame in primo grado, senza rinviare la causa al giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione

Testo integrale

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