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Ordinanza

Ordinanza n. 1713/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n.246 del 13.04.2026, notificato il 28.04.2026 di respingimento dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro, nonché d’ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.

Giustizia amministrativa202603520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di respingimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede procedimentale, a seguito del preavviso di rigetto, aveva prodotto un nuovo contratto di lavoro con un diverso datore, l’Unilav relativo al rapporto con il precedente datore e le buste paga. Il contratto originario era stato inoltre già trasmesso all’amministrazione dal precedente difensore. La contestazione riguardava, in sostanza, la valutazione amministrativa della tardiva assunzione da parte del datore di lavoro dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’omessa o insufficiente considerazione della documentazione comprovante il rapporto lavorativo e della successiva disponibilità di un nuovo impiego.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di diniego. Il Collegio ha ritenuto, a un primo esame proprio della fase cautelare, sussistenti i presupposti per la misura, valorizzando il fatto che il ricorrente aveva prodotto, in riscontro al preavviso di rigetto, la documentazione relativa sia al nuovo rapporto di lavoro sia a quello originario, inclusi l’Unilav e le buste paga, e che il contratto era già stato inoltrato all’amministrazione. Il comportamento del datore di lavoro, consistente nell’assunzione tardiva dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, non può essere addebitato al lavoratore in buona fede. È stata altresì considerata la sopravvenuta disponibilità di un nuovo lavoro con diverso datore. La trattazione di merito è stata fissata per il 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ne ha applicato i presupposti per sospendere l’efficacia del diniego impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata per disporre l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro può essere disposta quando il richiedente abbia documentato, già in riscontro al preavviso di rigetto, l’effettività del rapporto lavorativo mediante contratto, comunicazione Unilav e buste paga.
  • Il ritardo nell’assunzione imputabile al datore di lavoro, successivo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, non può essere posto a carico del lavoratore che abbia agito in buona fede.
  • La disponibilità di un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità del diniego di permesso di soggiorno per lavoro, se adeguatamente documentata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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