Sentenza n. 3335/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia 1. del Piano Educativo Individualizzato 2025/2026, approvato dall’Istituto scolastico in data 31.10.2025 (All. 1), nella parte in cui, nella sezione 9 (Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse), assegna a -OMISSIS-, alunna con certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104, 17 ore di sostegno didattico, 10 ore di Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione (in sigla OEPAC) e nessuna ora di assistenza specialistica alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (in sigla CAA); e per l’accertamento del diritto della minore a fruire del numero di ore dell’insegnante di sostegno e dell’assistenza specialistica con OEPAC e con operatori alla CAA secondo le effettive esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo ed in relazione alla sua condizione di disabilità accertata dalle competenti autorità sanitarie; nonché per la condanna con provvedimento cautelare alla rielaborazione della sezione 9 del PEI 2025/2026 secondo le indicazioni del GLO e alla conseguenziale attribuzione ad -OMISSIS- di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno, di un OEPAC e di un operatore CAA per il numero di ore settimanali ritenute necessarie dal competente Gruppo di Lavoro Operativo (ossia rispettivamente per 22 ore settimanali di sostegno, 12 ore settimanali di OEPAC e 12 ore settimanali di assistenza con operatore alla CAA);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato 2025/2026 nella parte relativa all'assegnazione delle ore di sostegno didattico, di OEPAC e di assistenza specialistica CAA
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI nella parte in cui assegnava alla minore 17 ore settimanali di sostegno didattico, 10 ore di OEPAC e nessuna ora di assistenza specialistica alla Comunicazione Aumentativa Alternativa. Hanno dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la quantificazione non considerasse le effettive esigenze della minore e la sua condizione di disabilità, come accertate dalle competenti autorità sanitarie. In particolare, il GLO, nella verifica finale del precedente PEI del 6 giugno 2025, aveva indicato per l'anno scolastico successivo la necessità di 22 ore di sostegno, 12 ore di OEPAC e 12 ore di assistenza CAA. Roma Capitale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, rilevando che la controversia riguardava la determinazione quantitativa delle ore di sostegno e assistenza e contestava la correttezza dell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali nell'organizzazione del servizio scolastico. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai provvedimenti di sostegno scolastico adottati nell'esercizio di tali poteri, comprese quelle dirette all'aumento delle ore assegnate. Nel merito, ha rilevato che, dopo l'adozione del decreto cautelare monocratico, l'amministrazione scolastica aveva rielaborato il PEI e aumentato le ore di sostegno e assistenza, soddisfacendo la pretesa dei ricorrenti. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda sostanziale e processuale.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104
La disposizione è richiamata quale base della certificazione di handicap con connotazione di gravità della minore.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 133 c.p.a.
La controversia è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, secondo il richiamo operato dalla decisione.
ordinanza Corte di cassazione, Sezioni Unite, 24 settembre 2020, n. 20165
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in tema di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nelle ipotesi in cui si chieda l’aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell’organizzazione del servizio
Le controversie sull'assegnazione quantitativa delle ore di sostegno e assistenza, quando contestano l'esercizio del potere amministrativo nell'organizzazione del servizio, appartengono alla giurisdizione esclusiva amministrativa.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto la quantificazione delle ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica per un alunno con disabilità appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando contestano provvedimenti adottati dall'amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali di organizzazione del servizio scolastico.
- La quantificazione delle risorse di sostegno e assistenza deve essere correlata alle effettive esigenze dell'alunno con disabilità risultanti dall'istruttoria e dalle indicazioni del Gruppo di Lavoro Operativo; una determinazione difforme richiede un'adeguata motivazione e un'istruttoria coerente con la condizione individuale accertata.
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rielabora il Piano Educativo Individualizzato e assegna le risorse richieste, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
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