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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03495/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado. Con un unico motivo ha denunciato mancanza e manifesta illogicità della motivazione, contestando in particolare l'eccessività dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La censura, tuttavia, non si è confrontata in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già svolte in appello contro la decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non era scrutinabile in sede di legittimità, in quanto meramente ripetitivo delle argomentazioni già formulate in appello e non confrontato criticamente con la motivazione della Corte territoriale, che aveva già spiegato la congruità dell'aumento di pena per la continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    richiamato solo come norma incriminatrice/di trattamento sanzionatorio applicata ai capi di imputazione insieme ad altri articoli del codice penale; non oggetto di autonoma interpretazione

  • art. 110 c.p.

    richiamato come disciplina del concorso di persone nel reato nei capi di imputazione; non oggetto di autonoma interpretazione

  • art. 624-bis c.p.

    indicata come disposizione incriminatrice dei reati per cui vi è stata condanna nei due capi di imputazione

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato quale aggravante contestata nel capo A

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per il principio secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere specifiche ragioni di diritto e elementi di fatto, a pena di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. come base normativa dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve costituire una critica argomentata della decisione impugnata e deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della sentenza di secondo grado.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già dedotte in appello, senza misurarsi con la motivazione della pronuncia impugnata e senza indicare specificamente gli errori di diritto o gli elementi di fatto contestati.
  • La mera denuncia di carenza o illogicità della motivazione, ove non accompagnata da un confronto effettivo con il ragionamento del giudice di merito, non soddisfa l'onere di specificità imposto dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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