Cassazione Penale, Sentenza n. 26137/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermò la sua condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), denunciando la nullità del procedimento d'appello per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'unico difensore effettivo, avvocato Massimo Frisetti. Si sostiene che l'avviso era stato notificato a un difensore revocato (avv. Gianluca La Penna) e che quindi l'imputato non ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa; l'eccezione era stata depositata con memoria prima dell'udienza del 25 settembre 2024 ma non sarebbe stata esaminata nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha ricostruito che l'avviso originario era stato notificato ad altri difensori e che il difensore nominato e unico (avv. Frisetti) aveva prodotto memoria eccependo la nullità; la Corte d'appello acquisì prova della nomina e rinviò la trattazione al 7 novembre 2024 dando notizia del rinvio via PEC ricevuta il 1 ottobre 2024 anche dall'avv. Frisetti. Il Collegio di legittimità ha ritenuto che la conoscenza del processo da parte del difensore e la notifica dell'esito del rinvio siano stati sufficienti a preservare il diritto di difesa e che quindi non sussista la nullità denunciata. Ha inoltre osservato che, essendo l'impugnazione proposta per fatti anteriori al 1 luglio 2024, il termine di avviso previsto dall'art. 601, comma 3 cod. proc. pen. era di 20 giorni. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma incriminatrice del reato di evasione, titolo di reato per cui il ricorrente era stato condannato dalla Corte d'appello
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata per vizio di motivazione o violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo infondato
art. 179 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di ricorso (violazione di legge); la Cassazione ha ritenuto che non sussista alcuna nullità idonea a incidere sul diritto di difesa
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
modificato dall'art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 120 del 8 agosto 2024
Prescrive la procedura scritta; la trattazione del ricorso in Cassazione è avvenuta con la procedura scritta prevista dalla norma modificata
art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Regola il termine di preavviso per la fissazione dell'udienza di appello. La Corte ha chiarito che, per impugnazioni anteriori al 1 luglio 2024, il termine applicabile era di 20 giorni
art. 34, comma 1, lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto il termine di 40 giorni per l'avviso ex art. 601; la Corte ha osservato che tale termine non si applicava al caso concreto perché antecedente alla modificazione normativa
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ricorra ragione, all'applicazione della sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende; applicata per la condanna al pagamento delle spese e all'erogazione di euro 3.000
Massime di principio
- La nullità derivante dalla mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza è rilevante solo se dal fatto emerge un concreto pregiudizio del diritto di difesa; la mera irregolarità formale non basta se il difensore ha comunque avuto conoscenza della trattazione o sono stati adottati atti idonei a informarlo.
- Se il difensore effettivamente nominato produce tempestivamente eccezione di nullità e la Corte d'appello assume provvedimenti (verifica della nomina, rinvio, comunicazione del rinvio), tali adempimenti possono sanare eventuali vizi di notifica iniziali e neutralizzare la nullità denunciata.
- La prova della conoscenza effettiva del processo da parte del difensore (ad es. memoria depositata prima dell'udienza, ricezione di PEC con verbale di rinvio) è decisiva per escludere la lesione del diritto di difesa.
- In fattispecie di impugnazioni anteriori a modifiche legislative, occorre applicare i termini di notifica previsti dalla disciplina vigente al momento dell'impugnazione; le modifiche successive non operano retroattivamente.
- Il mancato esame formale di un'eccezione nella motivazione della sentenza impugnata può essere irrilevante se risulta dagli atti che l'eccezione fu comunque trattata e che non derivò pregiudizio per l'imputato.
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