Ordinanza n. 1649/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione da una gara europea per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi urbani e spazzamento stradale del Comune di Teverola, unitamente agli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’esclusione dalla gara, chiedendo la sospensione cautelare dell’atto e, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la ricorrente contestava, tra l’altro, la valutazione di inaffidabilità operata dalla stazione appaltante, l’incidenza di vicende riguardanti alcuni propri dipendenti rispetto alle misure di self-cleaning, nonché la rilevanza di una pregressa esposizione debitoria di un Comune nei suoi confronti. La ricorrente lamentava inoltre il rilievo attribuito a una risoluzione contrattuale e alle relative inadempienze, nonché la considerazione della proroga del servizio nelle more dell’espletamento di una nuova gara. Veniva altresì in rilievo la partecipazione procedimentale, poiché l’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento e ricevuto osservazioni dalla società.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo che il ricorso non presentasse, a un primo esame, sufficienti prospettive di accoglimento. Il provvedimento di esclusione è stato ritenuto ampiamente motivato e idoneo a dare conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente; l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, purché risulti che ne abbia tenuto conto. Le valutazioni della stazione appaltante sull’affidabilità dell’operatore sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto entro limiti ristretti. Il giudice ha inoltre ritenuto assorbente l’inadempimento nei confronti di un precedente committente, rispetto alle vicende dei dipendenti e al self-cleaning. Non sono stati ravvisati vizi di macroscopica illogicità: le plurime inadempienze poste a fondamento della risoluzione non risultavano specificamente contestate; non erano state esplicitate le ragioni per cui l’esposizione debitoria di altro Comune avrebbe inciso causalmente sugli inadempimenti contestati; la proroga del servizio, finalizzata ad assicurare la continuità di un servizio essenziale nelle more della nuova gara, è stata ritenuta inidonea a dimostrare l’affidabilità dell’impresa. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per l’11 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta per l’assenza del fumus boni iuris.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un primo esame, il ricorso non presenti sufficienti prospettive di accoglimento per carenza del fumus boni iuris.
- L’obbligo di motivazione del provvedimento di esclusione è soddisfatto quando l’atto esponga in modo adeguato le ragioni della decisione e dia conto dell’esame delle osservazioni procedimentali; non è necessaria la confutazione analitica di ciascun argomento dedotto dal privato.
- Le valutazioni della stazione appaltante sull’affidabilità dell’operatore economico costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti ristretti, in particolare in presenza di vizi macroscopici di illogicità o travisamento.
- Ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’operatore, le inadempienze contrattuali plurime possono assumere rilievo ostativo quando la loro materiale esistenza non sia stata specificamente contestata, mentre la proroga del servizio per assicurare la continuità di un servizio essenziale non costituisce, di per sé, elemento dimostrativo dell’affidabilità dell’impresa.
Come è indicizzato
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