Sentenza del 20/01/2021 n. 329 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Maggior reddito rilevato - Presunzione - Contribuente - Onere probatorio - Estraneità all'attività - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento per maggior reddito sulla base di presunzioni adottate dall'Ufficio ai sensi del d.P.R. n. 633/1972 e del d.P.R. n. 600/1973. Il punto controverso era chi dovesse provare l'estraneità di determinate operazioni rispetto all'attivita del contribuente, ossia se spettasse al contribuente dimostrare che le operazioni non concorrevano alla formazione del reddito imponibile o se spettasse all'Ufficio provare l'inerenza.
La decisione
La Corte ha affermato il principio secondo cui rimane sempre a carico del contribuente l'onere di provare l'estraneità delle operazioni rispetto alla propria attivita e, di conseguenza, l'inesistenza degli elementi che hanno giustificato le presunzioni dell'Ufficio. Se il contribuente non fornisce tale prova, le presunzioni adottate dall'Amministrazione ai sensi dei citati DPR restano operanti e l'accertamento per maggior reddito viene confermato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972 (IVA)
La norma consente all'Ufficio di formulare presunzioni in ordine all'operativita e alla sussistenza di fatti rilevanti ai fini IVA; tali presunzioni possono essere efficaci salvo che il contribuente non dimostri l'estraneita delle operazioni rispetto alla propria attivita.
d.P.R. n. 600/1973 (Imposte sui redditi)
Analoga operativita delle presunzioni ai fini delle imposte sui redditi: il contribuente ha l'onere di provare che le operazioni contestate non concorrono a formare il suo reddito imponibile per escludere l'accertamento basato su presunzioni.
Massime di principio
- In accertamenti basati su presunzioni l'onere della prova della non inerenza delle operazioni spetta al contribuente: documentazione probatoria solida è essenziale.
- Il contribuente deve fornire elementi concreti e specifici (contratti, fatture congruenti, giustificativi di terzi, flussi finanziari, prove che l'operazione riguardi soggetti diversi) per contrastare le presunzioni dell'Ufficio.
- La semplice contestazione generica dell'accertamento non è sufficiente: è necessaria produzione probatoria idonea a superare la presunzione legale o amministrativa.
- In assenza di prova contraria, le presunzioni fondate sui DPR 633/72 e 600/73 possono legittimare l'accertamento e la rettifica del reddito dichiarato.
- Per prevenire rischi, il contribuente dovrebbe mantenere una documentazione dettagliata delle operazioni atipiche, tracciabilita dei pagamenti e dichiarazioni di terzi quando operazioni non inerenti sono possibili.
- Se possibile, conviene contestare l'accertamento con elementi nuovi e, se necessario, avvalersi di consulenze tecniche o perizie che dimostrino l'estraneita delle operazioni.
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